COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: ASSISI Elio, tesserato AIA Sezione di Vibo Valentia, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, nonché delle disposizioni dell’art.28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali, così violando l’art.1,comma 1 del C.G.S.; D’AGOSTINO Domenico, all’epoca dei fatti dirigente dell’U.S. Vibonese Calcio, per aver permesso al Dott. Assisi Elio di svolgere le funzioni di medico sociale pur sapendo che lo stesso era arbitro di calcio della F.I.G.C. e che non era iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., sottoscrivendo la distinta di gara, così violando l’art.1 del C.G.S.; U.S.VIBONESE, per responsabilità oggettiva ex art. 4. comma 2 del C.G.S. per il comportamento antiregolamentare del proprio dirigente e del Dott. Assisi Elio (art.1, comma 5 del C.G.S.). Deferimento del Procuratore Federale del 24 febbraio 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: ASSISI Elio, tesserato AIA Sezione di Vibo Valentia, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, nonché delle disposizioni dell’art.28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali, così violando l’art.1,comma 1 del C.G.S.; D’AGOSTINO Domenico, all’epoca dei fatti dirigente dell’U.S. Vibonese Calcio, per aver permesso al Dott. Assisi Elio di svolgere le funzioni di medico sociale pur sapendo che lo stesso era arbitro di calcio della F.I.G.C. e che non era iscritto nel Ruolo dei Medici Sociali presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., sottoscrivendo la distinta di gara, così violando l’art.1 del C.G.S.; U.S.VIBONESE, per responsabilità oggettiva ex art. 4. comma 2 del C.G.S. per il comportamento antiregolamentare del proprio dirigente e del Dott. Assisi Elio (art.1, comma 5 del C.G.S.). Deferimento del Procuratore Federale del 24 febbraio 2011. IL DEFERIMENTO L’arbitro della gara Vibonese Calcio – Siracusa, disputata il 6.6.2010, informava la Procura Arbitrale che, prima dell’inizio della gara, il dirigente accompagnatore dell’U.S.Vibonese Calcio gli aveva chiesto di inserire in distinta, quale medico sociale, il dott. Assisi Elio, risultato, poi, essere arbitro della CAN D. Successive indagini avevano confermato la veridicità di quanto comunicato dal direttore di gara. Lo stesso dr Assisi confermava di aver preso parte alla gara, quale medico sociale, se pur a titolo di cortesia e gratuitamente su sollecitazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Vibo Valentia. Agli atti del procedimento è stata acquisita nota della società incolpata, che confermava quanto dichiarato dal dr. Assisi. Lo stesso in data 09/05 c.a. depositava memoria difensiva. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del giorno 16 maggio 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, il sig. Mancini Saverio delegato dalla U.S. Vibonese, e il Sig. Elio Assisi rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Assisi. Deve darsi preliminarmente atto che il Sig. Mancini Saverio, nella qualità di delegato della U.S.Vibonese, ha proposto l’applicazione delle sanzioni ex art. 23 C.G.S. così determinate: per il sig. D’Agostino Domenico la inibizione di mesi quattro, per l’U.S.Vibonese l’ammenda di € 280,00. La Procura Federale ha prestato il proprio consenso. Il procedimento disciplinare, pertanto, è proseguito a carico del dr. Assisi Elio nei confronti del quale il Sostituto Procuratore Federale ha richiesto la inibizione per mesi quattro. La difesa si è riportata alla memoria difensiva, che ha dettagliatamente illustrato, ed ha concluso per il proscioglimento. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate, così come specificate in rubrica. Per quanto riguarda la U.S. Vibonese e il Sig.D’Agostino Domenico le sanzioni indicate dalle parti devono ritenersi correttamente determinate e sono congrue in rapporto all’entità dei fatti addebitati. Per quanto attiene il dr. Assisi Elio, fermo restando che il suo comportamento deve ritenersi irreprensibile sotto il profilo professionale e deontologico, tuttavia non può revocarsi in dubbio che lo stesso abbia violato il disposto dell’art.28 del Settore Tecnico. Deve tenersi però conto che la prestazione è stata occasionale, gratuita, su sollecitazione del Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici e per salvaguardare, ove ve ne fosse stato bisogno, l’ incolumità dei giovanissimi calciatori. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga: - al sig D’AGOSTINO Domenico la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’ art.14 C.G.S. per MESI QUATTRO (4) e cioè fino al 30 SETTEMBRE 2011; - alla U.S. VIBONESE CALCIO l’ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00); - al dr. ASSISI Elio la inibizione per GIORNI 30 (trenta) e cioè fino al 30 GIUGNO 2011.
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