COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Comu 181 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CONTI GERRY, tess. A.S.D. Pontelangorino Calcio, sig. TONILLI GINO, Presidente U.S.D. Corlo, U.S.D. CORLO – camp. III^ cat. e A.S.D. PONTELANGORINO CALCIO – camp. II^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 23/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Comu 181 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CONTI GERRY, tess. A.S.D. Pontelangorino Calcio, sig. TONILLI GINO, Presidente U.S.D. Corlo, U.S.D. CORLO – camp. III^ cat. e A.S.D. PONTELANGORINO CALCIO – camp. II^ cat. Con nota 16.02.2011 N. 5629/1678, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. GERRY CONTI, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società CORLO mentre era ancora tesserato per la società PONTELANGORINO; - il sig. GINO TONILLI, Presidente della Soc. CORLO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. GERRY CONTI, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società ASD PONTELANGORINO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società USD CORLO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. CONTI GERRY, la inibizione per mesi 3 del sig. TONILLI GINO , l’ammenda di € 500 per l’U.S.D. CORLO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. PONTELANGORINO CALCIO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CONTI e dal sig. TONILLI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per l’A.S.D. PONTELANGORINO CALCIO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per l’U.S.D. CORLO ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CONTI GERRY la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. TONILLI GINO . Presidente dell’U.S.D. Corlo, la inibizione per mesi 1, all’A.S.D. PONTELANGORINO CALCIO l’ammenda di € 100 ed all’U.S.D. CORLO l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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