COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 05 del 07/08/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ ASD GS ALVIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ALVIANO / NUOVA 3 MONTI -MONTECASTELLO DISPUTATA IL 06.06.2010 A MASSA MARTANA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 09.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 08.11.2010 INFLITTA ALL’ALLENATORE ZAGANELLA VALERIO E PER SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZAGANELLA GRAZIANO;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 05 del 07/08/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ ASD GS ALVIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ALVIANO / NUOVA 3 MONTI -MONTECASTELLO DISPUTATA IL 06.06.2010 A MASSA MARTANA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 09.06.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 08.11.2010 INFLITTA ALL’ALLENATORE ZAGANELLA VALERIO E PER SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ZAGANELLA GRAZIANO; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.07.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti: motivi Richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato il Commissario di Campo della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Si dà atto che preliminarmente il Presidente della Commissione ha disposto la riunione dei due reclami per connessione oggettiva e soggettiva. In sede di audizione, il Commissario di Campo ha confermato integralmente il contenuto dell’allegato al referto di gara relativamente alle condotte addebitate ai signori Valerio Zaganella e Graziano Zaganella, che appaiono conformi a quanto descritto nella motivazione dal G.S.. Va peraltro evidenziato come entrambi fossero recidivi e stessero scontando le squalifiche a loro inflitte. In considerazione di quanto sopra la Commissione ritiene che la decisione adottata dal G.S. sia corretta e congrua anche per quanto riguarda l’entità delle sanzioni inflitte e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge i reclami riuniti proposti dalla ASD GS Alviano. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it