COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 – Reclamo U.S.D. Angelo Baiardo avverso la squalifica del calciatore Valerio Cacciatore fino al 30.04.2011 ed avverso l’ammenda di € 100,00 – Gara A. Baiardo – Sarzanese del 24.10.2010 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 21 del 28.10.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 - Reclamo U.S.D. Angelo Baiardo avverso la squalifica del calciatore Valerio Cacciatore fino al 30.04.2011 ed avverso l'ammenda di € 100,00 - Gara A. Baiardo - Sarzanese del 24.10.2010 Campionato Allievi Regionali. C.U. n. 21 del 28.10.2010. Reclama l’USD Angelo Baiardo verso i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe, cosi motivati dal Giudice Sportivo: 1. Calciatore Valerio Cacciatore – squalifica fino al 30.04.2011. Espulso al 39° del 2° tempo per aver reagito ad una decisione dell'Arbitro calciando contro lo stesso il pallone e colpendolo alle gambe, successivamente gli si avvicinava spingendolo e urlandogli frase minacciosa e offensiva e tentando, nel contempo, di colpirlo con un pugno. A seguito di tale comportamento provocava uno stato di insorgenza dei propri compagni nei confronti dell'Arbitro. 2. Angelo Baiardo – ammenda € 100,00. Al termine della gara il pubblico di casa, tra cui alcuni dirigenti della Società non compiutamente riconosciuti, incitava i propri giocatori ad avere un comportamento violento nei confronti dell'Arbitro. Inoltre rivolgevano reiteratamente frasi minacciose ed offensive allo stesso. La società reclamante lamenta l’eccessività della sanzione inflitta al calciatore reo di aver calciato la palla con stizza colpendo “involontariamente” l’arbitro; quanto all’ammenda ne chiede l’annullamento perché l’arbitro ha riferito della presenza del direttore Sportivo e di alcuni dirigenti del sodalizio tra il pubblico che a fine partita aveva ingiuriato e minacciato l’arbitro, senza precisarne i nomi e il modo in cui era giunto all’identificazione. Osserva la Commissione Disciplinare come dalla lettura del referto, alcune considerazioni della società siano condivisibili. Manca, ad esempio, nell’episodio del calciatore, la distanza dalla quale ha calciato il pallone contro l’arbitro ed anche, per quanto attiene al comportamento del pubblico che inveiva minaccioso a fine gara, il riferimento d’avervi personalmente riconosciuto alcuni dirigenti e il direttore sportivo senza riportarne i nomi ed i cognomi. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare, mentre considera irrilevanti le osservazioni verso la sanzione dell’ammenda, che appare contenuta in relazione ai fatti refertati e va confermata, decide di accogliere il reclamo verso la squalifica del calciatore ritenuta troppo pesante visto che il direttore di gara non ebbe a subire conseguenza alcuna dal gesto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo come dianzi proposto dall’U.S.D. Angelo Baiardo, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Valerio Cacciatore dal 30.4.2011 al 15.2.2011. Fermo il resto, Dispone il riaccredito della tassa.
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