COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 – Reclamo soc. San Giovanni Battista Marsiglia avverso la squalifica del calciatore Alessandro Ferrando per quattro giornate ed avverso l’ammenda di € 250,00. Gara Sarissolese – San Giovanni Battista Marsiglia del 23.10.2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 21 del 28.10.2010 D. P. Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 8 – Reclamo soc. San Giovanni Battista Marsiglia avverso la squalifica del calciatore Alessandro Ferrando per quattro giornate ed avverso l'ammenda di € 250,00. Gara Sarissolese - San Giovanni Battista Marsiglia del 23.10.2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 21 del 28.10.2010 D. P. Genova. Avverso i provvedimenti disciplinari in epigrafe riportati, reclama alla C.D. la società San Giovanni Battista Marsiglia, che ritiene ingiuste e comunque eccessive le sanzioni inflitte in primo grado. Sostiene la reclamante, anche a voce in sede di audizione del proprio rappresentante, che il proprio calciatore all’atto dell’espulsione si è allontanato immediatamente urlando senza tentare di aggredire l’arbitro; eccepisce altresì di ritenere la sanzione dell’ammenda ingiusta e troppo pesante in relazione a quanto rapportato dall’arbitro in merito al comportamento dei sostenitori presenti in trasferta (due o tre persone tra genitori dei ragazzi e dirigenti della squadra). Letti gli atti ufficiali ai quali il C.G.S attribuisce valore di prova assoluta, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come i fatti risultano perfettamente compendiati nella declaratoria del primo giudice, e quindi vanno respinte le dichiarazioni di parte prodotte a difesa dalla società reclamante. Sotto il profilo dell’entità, la C.D. ritiene equa ed appropriata la squalifica del calciatore Alessandro Ferrando gravando nel suo comportamento aggressivo e minaccioso verso l’arbitro il fatto di rivestire la qualifica di capitano della squadra. Quanto all’entità dell’ammenda si ritiene di dover accogliere le doglianze della società riducendone l’importo a € 100,00, che meglio si rapporta alla responsabilità oggettiva della società secondo il resoconto di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda da € 250,00 a € 100,00. Fermo il resto. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it