COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 11 – Reclamo USD Cengio avverso la squalifica del calciatore Simone Genzano per quattro giornate ed avverso l’ammenda di € 250 con diffida del campo di gioco. Gara Cengio – Plodio del 24 ottobre 2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n.18 del 28.10.2010 D.P. Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 11 - Reclamo USD Cengio avverso la squalifica del calciatore Simone Genzano per quattro giornate ed avverso l'ammenda di € 250 con diffida del campo di gioco. Gara Cengio - Plodio del 24 ottobre 2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n.18 del 28.10.2010 D.P. Savona. Contro le sanzioni riportate in epigrafe, si è opposta l’U.S.D. Cengio con rituale reclamo nel quale lamenta ed eccepisce: • l’eccessività della squalifica del calciatore Simone Genzano in relazione a quanto refertato dal direttore di gara; • l’eccessività dell’ammenda e della diffida del campo di gioco; perciò chiede la riduzione delle sanzioni. Presa visione degli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare rileva come al gesto del calciatore Simone Genzano (reazione ad un fallo subito da un avversario con palla lontana spintonandolo violentemente e provocandone la caduta a terra) è applicabile la sanzione nella misura minima prevista dall’art. 19 lett. 4 comma B Codice di Giustizia Sportiva per comportamento violento, cioè la squalifica per tre giornate. Quanto all’ammenda ed alla diffida del terreno di gioco, le doglianze della reclamante non possono portare all’accoglimento delle richieste: le sanzioni inflitte appaiono equamente proporzionate ai fatti riferiti, anche se dal rapporto arbitrale va espunto l’episodio dell’aggressione subita a fine gara da un calciatore della soc. Plodio, perché non visto dall’arbitro ma oggetto di una segnalazione da parte di un dirigente della medesima società. Inoltre, nessuna prova ha fornito la Soc. Cengio in merito alla preventiva convocazione della Forza Pubblica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo come dianzi proposto dall’U.S.D. Cengio, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Simone Genzano da quattro a tre giornate di gara. Fermo il resto. Nulla per la tassa reclamo.
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