COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo GSD Bogliasco D’Albertis avverso la squalifica del calciatore Vincenzo Disanto per quattro giornate. Gara Bogliasco – Fezzanese del 7.11.2010 Campionato Eccellenza. C.U. n. 25 del 11.11.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 - Reclamo GSD Bogliasco D'Albertis avverso la squalifica del calciatore Vincenzo Disanto per quattro giornate. Gara Bogliasco - Fezzanese del 7.11.2010 Campionato Eccellenza. C.U. n. 25 del 11.11.2010. La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dal G.S.D. Bogliasco D’Albertis avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 25 dell’11.11.2010) con il quale è stata irrogata la squalifica per quattro gare al calciatore Vincenzo Disanto perché espulso al 25’ del P.T. per aver colpito un giocatore avversario con un calcio senza possibilità di giocare il pallone, continuava per tutto il resto della gara ad insultare, da fuori del recinto di gioco, l’arbitro, che attendeva ed affrontava, al termine della partita, in maniera furibonda, reiterando le ingiurie; • valutato che le ragioni esposte nel ricorso, dirette a concretizzare una diversa versione dei fatti non possono essere prese in considerazione in quanto non provate e che deve considerarsi privilegiato il contenuto del rapporto arbitrale ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 del C.G.S.; • respinta la richiesta della reclamante di visionare un filmato, perché non ammessa dalle norme; • ritenuto che la sanzione irrogata in prime cure sia appropriata all’infrazione commessa; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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