COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 18 – Reclamo USD Tarros Romito 1922 avverso la squalifica del calciatore Davide Bonelli per tre giornate. Gara Tarros – Migliarina del 17.11.2010 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 25.11.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 18 - Reclamo USD Tarros Romito 1922 avverso la squalifica del calciatore Davide Bonelli per tre giornate. Gara Tarros - Migliarina del 17.11.2010 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 25.11.2010. La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo con il quale l’USD Tarros Romito 1922 si oppone alla squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Davide Bonelli per aver colpito con un pugno un sostenitore che, a fine gara e in campo avverso, si era indebitamente introdotto nella zona antistante gli spogliatoi; • rilevato che la società reclamante contesta il resoconto arbitrale sostenendo una propria versione dei fatti consistente nella negazione dell’atto violento compiuta dal proprio calciatore, perciò chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione; • respinte le eccezioni della società e la richiesta d’escussione di testi perché il giudizio sportivo, per norma definita, si svolge esclusivamente sulla base delle risultanze ufficiali che, quando redatte in forma chiara e coerente, come nel caso di specie, costituiscono fonte di prova privilegiata; • presa visione referto arbitrale nei quali si evince che il comportamento del Bonelli fu innescato dalla indebita intrusione nella zona antistante gli spogliatoi (a fine gara in campo avverso), di un sostenitore della squadra avversaria, talché non infondata appare la tesi prospettata dalla reclamante, che il proprio tesserato ha agito allontanando “con veemenza” l’intruso a tutela dell’incolumità dei propri compagni; • ritenuta, pertanto, eccessiva la sanzione inflitta in primo grado; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Davide Bonelli da tre a due giornate di gara. Nulla per la tassa reclamo.
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