COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo S.S. Argentina srl avverso la squalifica del calciatore Claude Petrognani per tre giornate. Gara Voltrese – Argentina del 21.11.2010 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 25.11.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 - Reclamo S.S. Argentina srl avverso la squalifica del calciatore Claude Petrognani per tre giornate. Gara Voltrese - Argentina del 21.11.2010 Campionato Promozione. C.U. n. 30 del 25.11.2010. Riferisce l’arbitro della gara in epigrafe, d’aver espulso il calciatore Claude Petrognani che l’ha spinto lievemente e quindi ha rivolto frase offensiva ad un avversario. Propone reclamo la S.S. Argentina che definisce affrettata la decisione dell’arbitro di espellere il proprio calciatore, avendo questi agito in stato confusionale a seguito di una forte gomitata subita alla testa, che l’aveva costretto a ricorrere al Pronto Soccorso dell’Ospedale Villa Scassi di Genova. Produce in merito la certificazione rilasciata dalla suddetta struttura ospedaliera e l’esito della visita neurologica sempre dello stesso ospedale. Letti gli atti ufficiali nei quali l’arbitro, dopo aver riportato l’episodio dell’espulsione, riferisce che il Petrognani era stato avviato con un’ambulanza al più vicino ospedale per accertamenti conseguenti ad un colpo alla testa ricevuto in un normale scontro di gioco, la Commissione ritiene non infondate le eccezioni proposte dalla società reclamante. Per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore da tre a due giornate effettive di gara. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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