COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 – Reclamo GSD Bogliasco D’Albertis avverso la squalifica del calciatore Nicolò Martino per cinque giornate. Gara Athletic Club – Bogliasco del 27.11.2010 Torneo Allievi Regionali Fascia “B”. C.U. n. 31 del 2.12.2010. La Commissione Disciplinare,

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 - Reclamo GSD Bogliasco D'Albertis avverso la squalifica del calciatore Nicolò Martino per cinque giornate. Gara Athletic Club - Bogliasco del 27.11.2010 Torneo Allievi Regionali Fascia “B”. C.U. n. 31 del 2.12.2010. La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo col quale il GSD Bogliasco D’Albertis lamenta ed eccepisce l’esosità della squalifica per cinque gare inflitta al giocatore Nicolò Martino con la seguente motivazione: “espulso – Lontano dall’azione di gioco minacciava gravemente un giocatore avversario poi l’inseguiva e nel raggiungerlo lo colpiva violentemente con una testata al petto”; sentito il rappresentante della società che ha sostenuto la tesi, già riportata nel reclamo, che il calciatore ha solo appoggiato la testa al petto dell’avversario non colpendolo e non procurando alcun danno fisico, perciò chiede che la sanzione sia equamente ridotta e rapportata alla gravità dei fatti; • visionati gli atti ufficiali, nei quali l’arbitro, in forma chiara e coerente, riferisce i fatti come riportati dalla declaratoria primo giudice, dalla quale va però espunta la dicitura “lo colpiva violentemente”, perché in contrasto con quanto si legge negli atti, cioè che il gesto del Martino non ha causato conseguenza alcuna all’avversario; • respinte le eccezioni proposte dal sodalizio reclamante, vista la prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte (art. 35 comma 1 del C.G.S.); • ritenuto comunque eccessiva la sanzione nonostante la gravità del comportamento posto in essere dal giovane tesserato; per questi motivi accoglie il reclamo e delibera di ridurre la squalifica del calciatore da cinque a quattro giornate. Nulla per la tassa reclamo.
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