COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 – Reclamo GSD Pegliese avverso la squalifica dei calciatori Silvio Pusceddu e Massimo Semperboni per quattro giornate, Stefano Perego per tre giornate, Luca Cavanna per due giornate, e dell’allenatore Marco Repetto per tre giornate. Gara Golfodianese – Pegliese del 12.12.2010 Campionato Promozione. C.U. n. 34 del 16.12.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 - Reclamo GSD Pegliese avverso la squalifica dei calciatori Silvio Pusceddu e Massimo Semperboni per quattro giornate, Stefano Perego per tre giornate, Luca Cavanna per due giornate, e dell'allenatore Marco Repetto per tre giornate. Gara Golfodianese - Pegliese del 12.12.2010 Campionato Promozione. C.U. n. 34 del 16.12.2010. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo nel quale il GSD Pegliese, sulla base di una versione dei fatti differente da quella riferita negli atti ufficiali, chiede l’annullamento delle sanzioni riportate in epigrafe o, in sub ordine, la riduzione delle stesse ad almeno la metà; sentito il rappresentante della società che si è rifatto alle motivazioni proposte nel reclamo; respinta la richiesta di escussione di testi perché non consentita dalle norme; presa visione degli atti ufficiali che, redatti in forma chiara e coerente, costituiscono, per norma, fonte di prova primaria assistita da privilegio, talché le dichiarazioni della società vanno respinte e retrocesse a mere allegazioni difensive di nessun pregio nel processo sportivo; rilevato che la declaratoria del primo giudice riporta perfettamente quanto riferito sul rapporto degli ufficiali di gara e che le sanzioni inflitte in prime cure appaiono appropriate alle infrazioni commesse dai tesserati ad eccezione di quella irrogata al calciatore Massimo Semperboni, reo di aver posto in essere un comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro, che merita una squalifica meno pesante; dichiarato inammissibile il reclamo avverso le squalifiche del calciatore Luca Cavanna e del tecnico Marco Repetto perché di misura inferiore al minimo impugnabile (art. 45 comma 3 punti a-b C.G.S.); per questi motivi accoglie parzialmente il reclamo e delibera di ridurre la squalifica del calciatore Massimo Semperboni da quattro a tre giornate effettive di gara. Fermo il resto. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it