COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo A.S.C.D. Vecchio Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Luca Baggetta per cinque giornate. Gara Vecchio Castagna – S. Tiziana dell’11.12.2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 30 del 16.12.2010 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 - Reclamo A.S.C.D. Vecchio Castagna Quarto avverso la squalifica del calciatore Luca Baggetta per cinque giornate. Gara Vecchio Castagna - S. Tiziana dell'11.12.2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 30 del 16.12.2010 Delegazione Provinciale di Genova. "Espulso per aver colpito con un calcio un avversario, alla notifica del provvedimento rivolgeva al direttore di gara frase offensiva e si toglieva la maglia gettandola a terra.". Questa la motivazione posta dal G.S. a fondamento della decisione indicata in epigrafe, decisione che viene impugnata dalla Società di appartenenza del calciatore. L’A.S.C.D. Vecchio Castagna Quarto con il gravame proposto riconosce che i fatti si sono svolti come indicati dal G.S., deprecando nel contempo il comportamento del calciatore, ma ritiene la sanzione eccessiva chiedendone – di conseguenza – una riduzione, perché nell’irrogazione della pena non si è tenuto conto del fallo subito da dietro che aveva innescato la reazione del proprio tesserato. Visionati gli atti dai quali si evince quanto riportato dal giudice sportivo con l’aggiunta, omessa nella declaratoria del G.S., che in seguito al gesto violento il Baggetta spingeva l’avversario, respinte le eccezioni a difesa proposte dalla reclamante, la Commissione Disciplinare, ritenuta equa e appropriata la sanzione inflitta in prime cure, delibera di non accogliere il reclamo. La tassa reclamo, addebitata in conto, va incamerata. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composta dai Signori rag. MARCO ROVELLA (Presidente), geom. RENATO FERRANDO e dott. EUGENIO MARCENARO (componenti), con l’assistenza del dott. ALBERTO GANDINI, rappresentante A.I.A. - nella riunione dell’11.01.2011, ha deliberato:
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