COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo ASD Borgo Incrociati avverso la squalifica del calciatore Michael Steve Alvarez Rodriguez fino al 5.12.2011. Gara Borgo Incrociati – Multedo 1930 del 4.12.2011 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n.29 del 10.12.2010 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 13/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 - Reclamo ASD Borgo Incrociati avverso la squalifica del calciatore Michael Steve Alvarez Rodriguez fino al 5.12.2011. Gara Borgo Incrociati – Multedo 1930 del 4.12.2011 Campionato Allievi Provinciali. C.U. n.29 del 10.12.2010 Delegazione Provinciale di Genova. Per aver, a fine gara, attinto l’arbitro con uno sputo al viso dopo averlo reiteratamente offeso, il giudice sportivo squalificava il calciatore Michael Steve Alvarez Rodriguez fino al 5.12.2011. Nel reclamo proposto alla C.D., l’ASD Borgo Incrociati chiede una congrua riduzione della sanzione adducendo motivazioni oggettive concernenti l’arbitraggio della gara e insistendo sul fatto che la conferma di una così lunga squalifica vanificherebbe quell’operazione di reintegro del giovane calciatore extracomunitario predisposta dal sodalizio secondo gli scopi sociali. Dette proposizioni difensive sono state ulteriormente riproposte e dibattute in sede di audizione del rappresentante della società ricorrente. Il reclamo non può trovare accoglimento. Di là dai lodevoli e condivisibili intenti del sodalizio istante, che però non possono costituire diminuente della pena, la Commissione Disciplinare ritiene appropriata e in ordine con i canoni sanzionatori costantemente applicati per la tipologia d’infrazione, la squalifica inflitta in primo grado per punire un gesto definito, dal Regolamento di Gioco, grave ingiuria verso l’arbitro; inoltre, nel caso di specie, costituiscono circostanze aggravanti la giovane età del soggetto e il fatto che lo sputo colpì l’arbitro in pieno volto. Per questi motivi, respinta ogni contraria eccezione della società, la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa. Prot. n. 29 - Reclamo A.S.D. Pietra Ligure avverso la squalifica del calciatore Daniele Craviotto fino al 31.12.2012. Gara Pietra Ligure - Bolzanetese Virtus del 18.12.2010 Campionato Juniores Regionali. C.U. n. 37 del 23.12.2010. Il reclamo in oggetto è improponibile perché tardivamente presentato. L’istanza risulta spedita con lettera raccomandata numero 13636159083-5 del 31.12.2010 oltre il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale (art. 16 comma 1 e art. 38 comma 2 C.G.S.). Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pietra Ligure e si astiene dall’esame di merito. La tassa, addebitata sul conto, va incamerata (art. 33 punto 13 C.G.S.). Prot. n. 32 - Reclamo A.S.D. Albingauna 1928 avverso la squalifica del calciatore Massimo Andreini per otto giornate. Gara Albingauna - Bastia Calcio del 18.12.2010 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 27 del 23.12.2010 Delegazione Provinciale di Savona. La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il ricorso proposto dall’A.S.D. Albingauna avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 23.12.2010 Delegazione Provinciale di Savona riportante la squalifica per otto giornate del calciatore Massimo Andreini perché, all’atto dell’espulsione di un proprio compagno, si è alzato dalla panchina, dove sostava come riserva, è entrato indebitamente nel terreno di gioco correndo verso l’arbitro protestando platealmente e, raggiuntolo, l’ha spinto col proprio corpo; rilevato che i fatti come descritti nel rapporto arbitrale e menzionati nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo non possono essere messi in discussione, essendo le censure della società reclamante sprovviste di ogni elemento probatorio; considerato, peraltro, che il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 del C.G.S.; valutato che la sanzione irrogata appare congruamente determinata in relazione ai fatti denunciati; per questi motivi respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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