COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 28 – Reclamo del calciatore Giovanni Romano, tesserato Soc. Pro Sesto, avverso la propria squalifica fino al 30 giugno 2012. Gara Pro Sesto – Certosa del 13.12.2010 Campionato Terza categoria. C.U. n. 30 del 16.12.2010 Delegazione Provinciale di Genova.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 28 - Reclamo del calciatore Giovanni Romano, tesserato Soc. Pro Sesto, avverso la propria squalifica fino al 30 giugno 2012. Gara Pro Sesto - Certosa del 13.12.2010 Campionato Terza categoria.
C.U. n. 30 del 16.12.2010 Delegazione Provinciale di Genova.
Per essersi scagliato verso l’arbitro ed averlo insultato e colpito con un calcio alla tibia della gamba sinistra, il calciatore della soc. Pro Sesto Giovanni Romano è stato espulso; alla formalizzazione del provvedimento ha continuato nel comportamento aggressivo verso il direttore di gara ma veniva prontamente fermato dai compagni.
Dal che la squalifica fino al 30 giugno 2012, alla quale si è opposto, con reclamo in proprio, il calciatore medesimo.
Sostiene il ricorrente che nel gesto non vi fosse finalità di violenza né elementi che possano far pensare ad intenti aggressivi verso l’arbitro, perciò, invocando i propri buoni precedenti disciplinari, chiede la riduzione della squalifica che ritiene oltremodo punitiva.
Rilevato, dal referto di gara, che i fatti si sono svolti come più sopra riassunti, le eccezioni del reclamante vanno respinte perché non idonee a superare il privilegio accordato dalla norma agli atti ufficiali.
La sanzione appare ben graduata nella sua entità afflittiva.
Per questi motivi la C.D. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della tassa versata.
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