COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 – Reclamo ASD Taggia avverso le sanzioni della punizione sportiva di perdita della gara della gara del Campionato Juniores Provinciale Camporosso – Taggia del 19.12.2010, del punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di € 150,00. C.U. n. 30 del 16.12.2010 Delegazione Provinciale di Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 31 - Reclamo ASD Taggia avverso le sanzioni della punizione sportiva di perdita della gara della gara del Campionato Juniores Provinciale Camporosso - Taggia del 19.12.2010, del punto di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di € 150,00. C.U. n. 30 del 16.12.2010 Delegazione Provinciale di Imperia. A seguito della decisione del dirigente responsabile dell’ASD Taggia, di ritirare, al 39’ del secondo tempo, la squadra rinunciando al proseguimento dell’incontro, l’arbitro si è visto costretto a fischiare anzitempo la fine della partita. Il giudice sportivo assumeva, fra gli altri, i provvedimenti disciplinari riportati in epigrafe, ai quali si è opposta la società ASD Taggia con la richiesta d’annullamento delle sanzioni e di ripetizione della gara. Il reclamo è inammissibile perché proposto in primo grado alla Commissione Disciplinare. Il combinato disposto degli art. 46 c. 1 e 29 c. 3 e 4 punto b), attribuisce al Giudice Sportivo la competenza in materia di regolarità della gara ed i tempi e le modalità per la formulazione del reclamo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara improponibile il reclamo dell’ASD Taggia e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 punto 13 C.G.S.).
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