COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo USD Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Riccardo Quintavalle per tre giornate e avverso l’ammenda di € 180,00. Gara Altarese – Albisola del 16.1.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 41 del 20.1.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 - Reclamo USD Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Riccardo Quintavalle per tre giornate e avverso l’ammenda di € 180,00. Gara Altarese - Albisola del 16.1.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 41 del 20.1.2011. • Letto il ricorso proposto dall’USD Altarese 1929 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 41 del 20.01.2011 con riferimento a quanto verificatosi in occasione della gara Altarese-Albisola svoltasi in data 16.01.2011; • rilevato che i fatti come descritti nel rapporto arbitrale e menzionati nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo non possono essere messi in discussione, essendo le censure dell’US Altarese sprovviste di ogni elemento probatorio; • considerato, peraltro, che il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 del C.G.S.; • valutato che la sanzione dell’ammenda, irrogata a seguito del comportamento dei sostenitori nei confronti dell’arbitro, è stata adeguatamente commisurata all’entità dei fatti e che, pertanto, deve essere confermata; • valutato, tuttavia, che la sanzione irrogata al calciatore Riccardo Quintavalle non appare congruamente determinata in relazione ai fatti denunciati (comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro a fine gara); per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’US Altarese 1929, modifica la sanzione della squalifica al calciatore da tre a due giornate di gara. Fermo il resto. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it