COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 – Procura Federale – Deferimento del signor Matteo Santoro, tesserato AS Monilia, per violazione art. 5 comma 1 C.G.S. e dell’AS Monilia per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 10/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 21 – Procura Federale - Deferimento del signor Matteo Santoro, tesserato AS Monilia, per violazione art. 5 comma 1 C.G.S. e dell'AS Monilia per responsabilità oggettiva.
Il Procuratore Federale, con atto dell’1.11.2010 ha deferito al giudizio di questa Commissione Disciplinare:
a) il signor Matteo Santoro, calciatore tesserato per l’AS Monilia, per violazione dell’art. 5 comma 1 C.G.S. per aver espresso in due scritti del 1 maggio 2010, pubblicati sulla pagina personale della società aperta sul social network Facebook, giudizi lesivi ed idonei a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità della classe arbitrale in generale e della sezione AIA di Chiavari, in particolare;
b) la società AS Monilia per rispondere della violazione di cui agli art. 5 comma 2 in relazione all’art. 4 comma 2 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le infrazioni compiute dal proprio tesserato.
All’inizio della riunione odierna, il signor Matteo Santoro e la Società AS Monilia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S.
In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento il signor Matteo Santoro e la Società AS Monilia hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S pena base per il Sig. Matteo Santoro, sanzione della squalifica per tre giornate di gara, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a squalifica per due giornate di gara; pena base per la Società AS Monilia, sanzione dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 100,00 (Euro cento/00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ squalifica per due giornate di gara per il signor Matteo Santoro;
▪ ammenda di € 100,00 (Euro cento/00) per la Società AS Monilia;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva
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