COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Procura Federale – deferimento del signor Pietro Fanzecco, presidente ASD Voltri ’87 per violazione dell’art. 1/1 in relazione all’art. 5 comma 1 C.G.S. e dell’ASD Voltri ’87 per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 - Procura Federale - deferimento del signor Pietro Fanzecco, presidente ASD Voltri '87 per violazione dell'art. 1/1 in relazione all'art. 5 comma 1 C.G.S. e dell’ASD Voltri '87 per responsabilità diretta. Con atto del 13 gennaio 2011 il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione Disciplinare per rispondere: • Pietro Fanzecco, presidente della società ASD Voltri 87, della violazione dell'art. 1/1 C.G.S. in relazione all'art. 5 comma 1 C.G.S., per aver: a) – espresso, mediante scritti del 5 maggio 2010, pubblicati sul portale sportivo www.dilettantissimo.it, giudizi tesi a negare la regolarità della gara di play off Rossiglionese – Voltri ’87 del 30.5.2010 e, quindi, mettere in dubbio la regolarità del relativo campionato; b) – leso la reputazione, il prestigio e la credibilità dell’arbitro della gara e dell’istituzione arbitrale in generale; c) – denunciato circostanze non veritiere in ordine ad un atteggiamento minaccioso nei confronti della società e del tesserato dell’ASD Voltri 87 tenuto dall’arbitro sig. Aniello Ascione nel corso dell’’anzidetto incontro; • la soc. ASD Voltri 87 della responsabilità diretta ex art 4 comma 1 C.G.S. All’odierna riunione non si sono presentate le parti deferite. Il signor Fanzecco ha depositato, nei termini, memoria difensiva nella quale conferma quanto rilasciato all’organo inquirente, si dichiara pentito e conclude con la richiesta di proscioglimento della società. Per la Procura Federale ha sostenuto l’accusa l’avv. Marco Stefanini che ha richiesto affermarsi la colpevolezza dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a. Pietro Fanzecco, presidente della società ASD Voltri 87: inibizione mesi quattro; b. soc. ASD Voltri 87: ammenda di € 300,00. Osserva la Commissione Disciplinare come il principio di colpevolezza sostenuto dall’accusa emerga chiaramente dalla documentazione raccolta dall’organo inquirente: le frasi rilasciate dal signor Pietro Fanzecco al portale www.dilettantissimo.it, sulle vicende della gara di play off Rossiglionese – Voltri 87 del 30.05.2010, travalicano il lecito diritto di critica e meritano adeguata censura, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • Pietro Fanzecco, presidente della società ASD Voltri 87: inibizione mesi due; • soc. ASD Voltri 87: ammenda di € 150,00. In tal senso delibera. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it