COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Procura Federale – Deferimento del signor Pietro Perfumo, presidente della società calcio Murialdo per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. e della società Murialdo per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 - Procura Federale - Deferimento del signor Pietro Perfumo, presidente della società calcio Murialdo per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. e della società Murialdo per responsabilità diretta. Letto il deferimento disposto in data 21 gennaio 2011 nei confronti di: • Pietro Perfumo, all’epoca dei fatti presidente della S.C. Murialdo, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S., perché, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità ha rivolto, in data 17 aprile 2010, frasi ed espressioni offensive e ingiuriose nei confronti dell’arbitro, signor Giampaolo Novaro, mentre il predetto svolgeva la propria attività lavorativa di portalettere in località Murialdo; i fatti hanno origine dalla gara Murialdo – Riva Ligure del 10.4.2010 al termine della quale il signor Perfumo aveva chiesto al suddetto arbitro di omettere, sul referto, il nome di un proprio calciatore ammonito e in diffida per recidività in ammonizioni formali. • la S.C. Murialdo, a titolo di responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al signor Pietro Perfumo. All’odierna riunione le parti deferite non si sono costituite in giudizio. Il signor Pietro Perfumo ha depositato, nei termini, una memoria difensiva nella quale ammette il fatto, ma respinge l’accusa d’aver minacciato l’arbitro e sostiene che la società non è responsabile di quanto accaduto, perché non c’è stata contemporaneità tra l’avvenimento e la disputa della gara. Nel proprio intervento il rappresentante della Procura Federale avv. Marco Stefanini ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti concludendo con la richiesta d’irrogazione delle seguenti sanzioni: Pietro Perfumo, inibizione mesi sei; S.C. Murialdo: ammenda di € 200,00. La Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento, non può che ritenere acclarata la responsabilità dei deferiti e, respinte le contrarie eccezioni emergenti dalla memoria difensiva (le società rispondono sempre direttamente o oggettivamente per le violazioni compiute dai propri tesserati, a nulla rilevando il momento e il luogo dove avvengono i fatti), accoglie il deferimento e infligge le seguenti sanzioni:  Pietro Perfumo – all’epoca dei fatti presidente della S.C. Murialdo: inibizione temporanea per mesi tre;  S.C. Murialdo: ammenda di € 200,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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