COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 – Reclamo U.S.D. Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Livio Quintavalle fino al 30.10.2011. Gara Altarese – Sassello del 6.2.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 44 del 10.2.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 - Reclamo U.S.D. Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Livio Quintavalle fino al 30.10.2011. Gara Altarese - Sassello del 6.2.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 44 del 10.2.2011. A seguito di quanto riportato dall’arbitro, il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Livio Quintavalle, tesserato per l’USD Altarese 1929, una duplice sanzione: a) squalifica fino al 30.10.2011; b) divieto di accedere agli impianti in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche a’ sensi dell’art. 19 lett. g) C.G.S. Il calciatore si era reso responsabile di un grave gesto, sferrando, a gioco fermo, un violento pugno alla testa a un avversario che, dapprima soccorso dai propri dirigenti, quindi dai militi del 118, era poi trasportato al vicino ospedale per le necessarie cure. Propone reclamo l’U.S.D. Altarese 1929 contro la sola sanzione di cui al punto b), sostenendo: 1. l’inapplicabilità dell’art. 19 lett. g) C.G.S. al caso di specie perché la ratio della norma è di tutelare l’ordine pubblico e il regolare svolgimento delle gare, che rischierebbero di essere compromessi dalla presenza di un tesserato resosi responsabile di un comportamento che ne abbia già evidenziata la pericolosità ai fini della regolarità di un incontro; 2. tale comportamento violento rivolto, contro un solo giocatore, non presenta i requisiti di cui al punto precedente; 3. la repressione di detto comportamento e la tutela contro eventuali altri atti di eguale tenore è già stata raggiunta con la squalifica del calciatore per circa otto mesi; 4. manca il requisito dell’eccezionalità dell’evento previsto dallo stesso art. 19 lett. g) C.G.S.; 5. la prova che, nel gesto del Quintavalle, manchi tale requisito è dimostrato dal fatto che il primo giudice ha ritenuto infliggergli la sanzione della squalifica per otto mesi di cui quattro compresi nel periodo di fermo del campionato. Letti gli atti ufficiali, questo giudicante ritiene condivisibili le eccezioni del sodalizio reclamante, anche se l’art. 19 comma g) C.G.S. non prevede esplicitamente, come diversamente sostenuto dalla società, che la sanzione debba applicarsi a casi eccezionali. Tuttavia, nell’infliggerla, occorre tener conto dei precedenti del soggetto e valutare gli effetti prodotti in relazione al gesto compiuto, cioè se la sanzione sia in grado di evitare che il calciatore possa ripetere il comportamento violento anche al di fuori dei terreni di gioco. Per quanto sopra la Commissione Disciplinare annulla la sanzione inflitta a’ sensi dell’art. 19 lett. g) C.G.S. In tal senso delibera e dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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