COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 – Reclamo USD Lavagnese 1919 avverso l’inibizione del dirigente Mauro Bertani fino al 31 maggio 2011. Gara Lavagnese – Canaletto Sepor del 6.2.2011 Allievi Regionali fascia B. C.U. n. 44 del 10.2.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 47 - Reclamo USD Lavagnese 1919 avverso l'inibizione del dirigente Mauro Bertani fino al 31 maggio 2011. Gara Lavagnese - Canaletto Sepor del 6.2.2011 Allievi Regionali fascia B. C.U. n. 44 del 10.2.2011. Per aver tardato a riconsegnare la chiave dello spogliatoio all’arbitro, ritardandone l’ingresso e pertanto agevolando l’azione violenta di un tifoso che si era introdotto indebitamente nella zona spogliatoi, il giudice sportivo ha inibito il signor Mauro Bertani – dirigente addetto all’arbitro – fino al 31 maggio 2011. Appella la sanzione l’U.S.D. Lavagnese che, pur ammettendo il fatto, non lo ritiene di tale gravità da meritare un’inibizione della durata di quella inflitta dal primo giudice; secondo l’istante il comportamento del Bertani è privo di premeditazione, essendosi il tesserato prodigato, a fine partita, per sedare gli animi accesi dei calciatori e riportare la calma. Osserva la Commissione Disciplinare come l’infrazione del dirigente meriti la sanzione dell’inibizione temporanea irrogata dal primo giudice, che deve però essere equamente commisurata a una durata inferiore, senza essere aggravata per le ripercussioni sull’arbitro causate dall’indebita irruzione del tifoso negli spogliatoi. Trattasi, infatti, di un evento imprevisto, le cui conseguenze ricadono esclusivamente sulla società ospitante, del resto adeguatamente punita con l’irrogazione della sanzione pecuniaria. Per questi motivi accoglie il ricorso e riduce l’inibizione dal 31 maggio 2011 al 30 aprile 2011. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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