COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo soc. Polisportiva Sassello avverso la squalifica dei calciatori Luca Bronzino e Luca Castorina per tre giornate. Gara Sassello – Taggia del 13.2.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 46 del 17.2.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 - Reclamo soc. Polisportiva Sassello avverso la squalifica dei calciatori Luca Bronzino e Luca Castorina per tre giornate. Gara Sassello - Taggia del 13.2.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 46 del 17.2.2011. Il Giudice Sportivo squalificava i calciatori Luca Bronzino e Luca Castorina, tesserati per la Pol. Sassello, per tre giornate ciascuno perche rei di un gesto violento, a gioco fermo, contro un avversario. Reclama avverso le due sanzioni la società, sostenendo la falsità del referto arbitrale perché, per quanto attiene al Bronzino, il fatto a lui addebitato non sarebbe mai avvenuto e per quanto riguarda il Castorina, questi era stato espulso per un normale fallo di gioco. Chiede pertanto l’annullamento della squalifica del Bronzino e la riduzione di quella del Castorina. E’ intervenuta in giudizio la società, riproponendo quanto già esposto nei gravami. Il reclamo non può trovare accoglimento, perché in contrasto con gli atti ufficiali che, per regolamento costituiscono prova assistita da privilegio che non può essere vinta o superata da dichiarazioni di parte. Le sanzioni, eque e appropriate su quanto si evince dal rapporto di gara, vanno quindi entrambe confermate, anche se le doglianze della società ricorrente non appaiono del tutto infondate, visto quanto ha sentenziato il giudice sportivo in merito alla richiesta di ripetizione della gara formulata da entrambe le due società. Poiché in giudizio il rappresentante della società, sostenendo che la falsità del referto dell’arbitro ha portato nocumento d’immagine ai propri tesserati ed ha minacciato l’adesione alle vie legali contro l’arbitro da parte dei due calciatori, occorre ricordare che esistono, in ambito federale, strumenti normativi idonei ad accertare il falso nel referto, senza che i soggetti si rivolgano – in mancanza di autorizzazione della FIGC – alla giustizia ordinaria, incorrendo egualmente, ancorché dimessisi dall’organizzazione federale, nella violazione della clausola compromissoria con conseguenze sanzionatorie, per responsabilità oggettiva, a carico della Società. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa addebitata in conto.
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