COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Reclamo A.S.D. Anpi Sport E. Casassa avverso la squalifica del calciatore Daniele Barile fino al 31.12.2012. Gara Savignone – Anpi Sport E. Casassa del 12.2.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 43 del 17.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 - Reclamo A.S.D. Anpi Sport E. Casassa avverso la squalifica del calciatore Daniele Barile fino al 31.12.2012. Gara Savignone - Anpi Sport E. Casassa del 12.2.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 43 del 17.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova. A fine gara, mentre l’arbitro gli voltava le spalle, lo colpiva violentemente con un calcio al gomito destro, procurandogli intenso dolore. Trattenuto da un dirigente, veniva accompagnato negli spogliatoi. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Daniele Barile fino al 31.12.2012. Si è opposta al provvedimento la società Anpi Sport E. Cassasa il cui rappresentante legale dichiara, nel reclamo, di aver raccolto la dichiarazione del calciatore affermante di “aver avuto, a fine partita, un gesto di stizza nei confronti del direttore di gara, ma di non averlo assolutamente colpito” e che tale dichiarazione è certificata dal dirigente accompagnatore della squadra. Dopo aver elencato le qualità positive del Barile e i meriti sportivi del sodalizio, la società conclude con la richiesta di riduzione della squalifica del calciatore. Il reclamo non merita accoglimento. I fatti si sono svolti così come da resoconto di gara perfettamente compendiato nella declaratoria del primo giudice e le difese della società non scalfiscono minimamente un referto che si appalesa chiaro e coerente e come tale, nel giudizio sportivo, fonte di prova privilegiata; vanno pertanto disattese le dichiarazioni difensive della società e va confermata anche la sanzione inflitta in primo grado ritenuta equa e appropriata a punire il grave gesto violento del calciatore verso l’arbitro. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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