COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 – Reclamo A.S.D. Taggia avverso la squalifica dei calciatori Claudio Panizzi e Cristian Pilia per due gare e Giacomo Di Romualdo fino al 15.10.2011. Gara Sassello – Taggia del 13.01.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 46 del 17.2.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 45 - Reclamo A.S.D. Taggia avverso la squalifica dei calciatori Claudio Panizzi e Cristian Pilia per due gare e Giacomo Di Romualdo fino al 15.10.2011. Gara Sassello – Taggia del 13.01.2011 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 46 del 17.2.2011. Con rituale reclamo, l’A.S.D. Taggia ha impugnato i provvedimenti disciplinari riportati in epigrafe apparsi sul C.U. n. 46 del 17.2.2011. Preliminarmente occorre rilevare l’improponibilità del reclamo nella parte afferente la squalifica per due giornate dei calciatori Claudio Panizzi e Cristian Pilia; i provvedimenti non sono impugnabili a’ sensi dell’art. 45 comma 3) C.G.S. Quanto al calciatore Giacomo Di Romualdo la società accusa l’arbitro di falsità del resoconto di gara sostenendo che il calciatore non aveva attuato il gesto violento attribuitogli negli atti né tanto meno, dopo la sospensione della partita, aveva spinto al petto, il direttore di gara. Chiede quindi che la sanzione sia equamente rideterminata sulla base delle proprie doglianze. Prima di deliberare nel merito dell’istanza, occorre ancora una volta ricordare che il giudizio sportivo s’incardina esclusivamente sul contenuto degli atti ufficiali, che hanno fede privilegiata e, pertanto, non possono essere vinti, come nel caso di specie, da interessate dichiarazioni di parte. Ciò premesso, respinte pertanto le contrarie eccezioni della società ricorrente, nella formulazione del giudizio, va tenuto conto del comportamento del calciatore che è avvenuto nel contesto continuativo di pochi minuti talché va giudicato nel suo insieme come un’unica infrazione, e va tenuto conto anche delle conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice Sportivo in sede di esame dei reclami avverso la regolarità della gara, che insinuano non pochi dubbi circa la chiarezza e l’univocità del rendiconto arbitrale; di ciò tenuto conto, la Commissione Disciplinare ritiene eccessiva la squalifica al calciatore Giacomo Di Romualdo e ne delibera la riduzione dal 31.10.2011 al 30.6.2011. In quanto accolto il reclamo dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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