COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 – Reclamo A.S.D. Santa Tiziana Carrozzeria Impero avverso la squalifica del calciatore Salvatore Aceto per sei giornate. Gara Bargagli – Santa Tiziana del 12.2.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 43 del 17.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 48 - Reclamo A.S.D. Santa Tiziana Carrozzeria Impero avverso la squalifica del calciatore Salvatore Aceto per sei giornate. Gara Bargagli - Santa Tiziana del 12.2.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 43 del 17.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova. Espulso perché, dopo essere stato ammonito, teneva un atteggiamento violento e scarsamente auto controllato, mimando alle spalle dell’arbitro il gesto di colpirlo con un pugno. Allontanandosi dal terreno di gioco, lanciava ripetutamente per terra la fascia di capitano. Siffatto comportamento è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per sei giornate effettive di gara. Appella il provvedimento l’A.S.D. Santa Tiziana Carrozzeria Impero, con rituale reclamo nel quale lamenta ed eccepisce l’esosità della pena, contestando il rapporto di gara e affermando che il proprio tesserato non aveva scagliato a terra la fascia di capitano ma l’aveva passata a un compagno non certamente in maniera pacata, come di solito avviene per un normale avvicendamento. E’ intervenuto in giudizio, a sostenere le proprie ragioni, il rappresentante della società. Il reclamo merita l’accoglimento. Letti gli atti ufficiali, la Commissione Disciplinare non può esimersi dal rilevare come nel comportamento del calciatore non si ravvisino quei connotati di violenza o di minaccia verso l’arbitro, tali da giustificare la misura della sanzione irrogata in primo grado. Il fatto va inquadrato nella fattispecie di plateale protesta verso l’operato dell’arbitro, aggravato dalla qualifica di capitano rivestita dal soggetto e, quindi, sanzionabile con la più contenuta squalifica per quattro giornate. Per questi motivi accoglie il reclamo e delibera la riduzione della squalifica del calciatore Salvatore Aceto da sei a quattro giornate effettive di gara. Accolto il reclamo, dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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