COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 – Reclamo US Coldirodese avverso la sanzione dell’ammenda di € 180 – Gara Pro Imperia – Coldirodese del 14.3.2011 – Campionato Regionale Serie C Calcio a cinque. C.U. n. 51 del 18.3.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 07/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 54 - Reclamo US Coldirodese avverso la sanzione dell'ammenda di € 180 - Gara Pro Imperia - Coldirodese del 14.3.2011 - Campionato Regionale Serie C Calcio a cinque. C.U. n. 51 del 18.3.2011. La Commissione Disciplinare. • letto il reclamo e presa visione degli atti ufficiali; • rilevato che il giudice sportivo ha inflitto all’US Coldirodese la sanzione dell’ammenda di € 180 per aver i propri sostenitori, in campo avverso, acceso due fumogeni all’inizio della gara, per aver proferito offese all’arbitro e per aver lanciato un pallone in campo durante lo svolgimento dell’incontro per disturbare un’azione avversaria; • preso atto che la società reclamante chiede la riduzione dell’ammenda eccependo: a)- l’accensione dei fumogeni costituisce un fatto irrilevante ai fini disciplinari perché non ha influito sul regolare svolgimento della gara; b)- il pallone lanciato in campo era stato restituito senza l’intento di disturbare un’azione avversaria: c)- l’arbitro aveva chiesto a un dirigente di far cessare e abbassare i toni degli spettatori e questi si era in tal senso attivato nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo; • atteso che la declaratoria del primo giudice rispecchia perfettamente quanto riferito nel rapporto di gara, talché va respinta ogni contraria eccezione del sodalizio reclamante; • ritenuta equa e appropriata la sanzione dell’ammenda nella misura inflitta dal primo giudice: per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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