COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – ASD Val Prino – Richiesta degli atti della gara Val Prino – Murialdo del 13 marzo 2011 Campionato Terza Categoria. C.U n. 42 del 24 marzo 2011 Delegazione Provinciale di Savona.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 57 - ASD Val Prino - Richiesta degli atti della gara Val Prino - Murialdo del 13 marzo 2011 Campionato Terza Categoria.
C.U n. 42 del 24 marzo 2011 Delegazione Provinciale di Savona.
Per l’approntamento di un reclamo avverso le decisioni assunte dal giudice sportivo in ordine alla gara in epigrafe, l’ASD Val Prino ha richiesto e ottenuto copia degli atti ufficiali.
Non avendo depositato nei termini le motivazioni del gravame, la Commissione dichiara estinta l’azione e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 comma 13 CGS).
Prot. n. 58 - Reclamo Pol. Pro Recco avverso la squalifica del calciatore Fabio Visioli per quattro giornate. Gara Pro Recco - Rivalorese del 27 marzo 2011 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 55 del 32 marzo 2011.
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo nel quale la società Pol. Pro Recco lamenta l’eccessività della squalifica inflitta al proprio tesserato Fabio Visioli, ed accusa l’arbitro di aver riferito i fatti in maniera difforme alla realtà;
visionato il rapporto di gara dal quale si rileva che il Visioli è stato espulso al 45’ del S.T. per aver protestato verso una decisione dell’arbitro al quale ha rivolto gravi offese bestemmiando. Il calciatore reiterava il comportamento offensivo e blasfemo nei confronti del direttore di gara, prendeva a calci la bandierina del fuorigioco e quindi veniva definitivamente allontanato dal campo con l’intervento di un dirigente della sua squadra;
respinta la richiesta di audizione in giudizio, perché non formulata in maniera esplicita;
ricordato che il giudizio sportivo, in ordine a fatti inerenti alla gara, s’incardina esclusivamente sul contenuto degli atti ufficiali che, quando redatti in forma chiara e coerente come nel caso di specie, costituiscono fonte di prova assoluta che non può essere vinta o superata da interessate dichiarazioni di parte;
respinte pertanto le eccezioni della reclamante e ritenuta equa e appropriata la sanzione inflitta in prime cure;
per questi motivi
rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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