COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 56 – Procura Federale – Deferimento del calciatore Alessandro Menini, tesserato AS Foce del Magra e dei signori Arnaldo Pellegrini e Giorgio Impalà, tesserati USD Don Bosco Spezia Pitelli, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. e delle società USD Don Bosco Pitelli e AS Foce del Magra per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 28/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 56 - Procura Federale - Deferimento del calciatore Alessandro Menini, tesserato AS Foce del Magra e dei signori Arnaldo Pellegrini e Giorgio Impalà, tesserati USD Don Bosco Spezia Pitelli, per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. e delle società USD Don Bosco Pitelli e AS Foce del Magra per responsabilità oggettiva.
Con atto del 4 aprile 2011, il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
A. Alessandro Menini, calciatore tesserato AS Foce del Magra, per violazione degli articoli 1 commi 1 e 2 e 8 del C.G.S.;
B. Arnaldo Pellegrini e Giorgio Impalà, tesserati USD Don Bosco Spezia Pitelli, per violazione degli art. 1 comma 1 e 10 commi 2 e 6 C.G.S.;
C. le società AS Foce del Magra e Don Bosco Pitelli, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
I fatti
Il deferimento trae origine da una denuncia con la quale il Presidente del Comitato Regionale Liguria ha segnalato alla Procura Federale che il calciatore Alessandro Menini, benché tesserato per la società AS Foce del Magra, aveva partecipato nelle fila dell’ASD Don Bosco Spezia Pitelli, a cinque gare ufficiali del Campionato Regionale di Prima Categoria della corrente stagione sportiva. All’esito dei controlli, il P.F. ha deferito con lo stesso atto, i signori Arnaldo Pellegrini e Giorgio Impalà, dirigenti ASD Don Bosco Spezia Pitelli, perché firmatari delle distinte delle gare nelle quali il Menini era stato schierato in posizione irregolare di tesseramento. Le due società sono state perciò incolpate per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Il dibattimento
All’odierna riunione sono intervenuti l’avv.to Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, i signori Arnaldo Pellegrini e Giorgio Impalà e l’avv. Massimo Bertacchini, difensore della società Don Bosco Spezia Pitelli. Assenti il calciatore e l’A.S. Foce del Magra.
Il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti emergente dalla documentazione allegata all’atto di deferimento e ha richiesto le seguenti sanzioni:
• Alessandro Menini – calciatore tesserato per l’AS Foce del Magra: squalifica per anni due;
• Arnaldo Pellegrini e Giorgio Impalà – tesserati ASD Don Bosco Spezia Pitelli: inibizione temporanea per anni due ciascuno;
• ASD Don Bosco Spezia Pitelli: ammenda di € 1000 e penalizzazione di punti cinque da scontarsi nella classifica del corrente campionato 2010-2011.
• AS Foce del Magra: ammenda di € 500.
Il difensore della società ASD Don Bosco Spezia Pitelli si è rifatto alla memoria difensiva depositata nei termini, nella quale è sostenuta la tesi della buona fede del sodalizio che, volendo inserire il Menini nelle liste di svincolo suppletive e non trovandone il nome tra quelli dei calciatori riportati nel tabulato ufficiale della F.I.G.C., ne aveva chiesta la ragione al Comitato Regionale Liguria. Il difensore censura pertanto il comportamento del Comitato Regionale Liguria che nulla aveva risposto alle loro doglianze in merito alla mancata convalida della lista di tesseramento del calciatore, lista inoltrata prima dell’inizio del Campionato. Afferma infine che la società non aveva tratto vantaggio alcuno dall’aver utilizzato il Menini quasi sempre sostituito nel corso dello svolgimento delle gare. Conclude perciò con la richiesta, in via principale, del proscioglimento della società da ogni addebito; in via principale subordinata, dell’applicazione dell’ammenda nel minimo stabilito secondo il prudente apprezzamento della Commissione Disciplinare; in via principale ulteriormente subordinata, chiede che l’eventuale sanzione di punti di penalizzazione sia applicata alla classifica della successiva stagione 2011-2012; infine, nella denegata ipotesi di rigetto delle tre sopra elencate richieste, chiede che le sanzioni siano determinate secondo il criterio della massima tenuità.
Le conclusioni
Esaminato il fascicolo, la Commissione non può che accogliere il principio di colpevolezza sostenuto dall’accusa, perché il fatto illecito è incontrovertibilmente provato dalla documentazione contenuta negli atti.
Non può tuttavia essere sottaciuto il fatto, dimostrato dalla documentazione prodotta dalla difesa della società, che la lista del calciatore fu effettivamente spedita al Comitato all’inizio del campionato, in un plico contente la documentazione per il trasferimento di altri calciatori, per i quali vi fu tempestiva convalida del tesseramento. E’ quindi lecito ritenere che fu commessa, all’epoca, una tragica dimenticanza dell’Ufficio Tesseramenti, confermata dal ritrovamento della lista inevasa del Menini.
Quanto sopra accertato non giova però a neutralizzare il comportamento colposo della società Don Bosco Spezia Pitelli, che ha omesso di controllare tempestivamente, dal sito web del C.R. Liguria, il tabulato contenente l’elenco dei calciatori tesserati, elenco che, aggiornato in tempo reale con la convalida dei progressivi trasferimenti, costituisce documento indispensabile a soddisfare l’obbligo di esibirlo (nella sua edizione più recente) a richiesta della squadra avversaria in occasione della disputa delle gare ufficiali (art. 61 delle N.O.I.F.).
In punto d’irrogazione delle pene, queste vanno pertanto determinate tenendo conto delle osservazioni più sopra riportate e del fatto che l’illecito, compiuto nella corrente stagione sportiva, non può beneficiare del differimento della penalizzazione (sanzione obbligatoria per il disposto dell’art. 10 C.G.S. da applicarsi nella misura determinata secondo l’equo giudizio dell’organo giudicante) nella classifica del prossimo campionato.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
In accoglimento del deferimento, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
Alessandro Menini calciatore tesserato per l’AS Foce del Magra: squalifica di anni uno;
Arnaldo Pellegrini e Giorgio Impalà – tesserati ASD Don Bosco Spezia Pitelli: inibizione temporanea per mesi sei ciascuno;
ASD Don Bosco Spezia Pitelli: ammenda di € 500 e penalizzazione di punti due da scontarsi nella classifica del corrente campionato 2010-2011.
AS Foce del Magra: ammenda di € 100.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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