COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – STRONCONE DISPUTATA A FORNOLE IL 17/04/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 21.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FORNOLESE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE - STRONCONE DISPUTATA A FORNOLE IL 17/04/2011 - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.119 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 21.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
- PER L’AMMENDA DI €. 1.300,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.05.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione
inflitta dal G.S.
Era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Leucci Luigi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di audizione l’arbitro ha confermato integralmente il contenuto del referto ribadendo che, al termine
della gara, è stato accerchiato da molti calciatori della società Fornolese i quali hanno preso ad insultarlo ed
addirittura uno di loro lo ha colpito con un calcio al polpaccio. Successivamente gli stessi calciatori
colpivano la porta dello spogliatoio del direttore di gara con violenti calci. Inoltre i pesanti insulti dei
calciatori proseguivano anche mentre l’arbitro si dirigeva verso la sua autovettura per lasciare il campo di
calcio.
Ciò premesso, viste le condotte tenute dai tesserati della Fornolese, la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e
quindi meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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