COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : il Sig. ANTONELLI Luca, segretario della ASD Pilonico Badiola; la società ASD PILONICO Badiola; per rispondere: i primi della violazione dell’art.5 del CGS, per avere sottoscritto dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Sig. Reali Dario di Foligno per l’arbitraggio svolto in occasione della gara Tordandrea – Pilonico Badiola, disputata il 16/05/2010; la ASD PILONICO BADIOLA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 CGS, per le dichiarazioni sottoscritte dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : il Sig. ANTONELLI Luca, segretario della ASD Pilonico Badiola; la società ASD PILONICO Badiola; per rispondere: i primi della violazione dell’art.5 del CGS, per avere sottoscritto dichiarazioni lesive della reputazione del direttore di gara Sig. Reali Dario di Foligno per l’arbitraggio svolto in occasione della gara Tordandrea - Pilonico Badiola, disputata il 16/05/2010; la ASD PILONICO BADIOLA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 CGS, per le dichiarazioni sottoscritte dal proprio tesserato. F A T T O Con atto prot. nr. 1423/1679 pf 09/10/GR/mg datato 15/09/2010, la Procuratore Federale della F.I.G.C., deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. All’udienza di trattazione è presente l’Avv. Mario Manca, in rappresentanza della Procura Federale, il quale conclude per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di sei mesi nei confronti del dirigente Antonelli Luca ed ammenda di €. 1.000,00 nei confronti della società. MOTIVI Nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità dei deferiti relativamente ai fatti contestati stante l’inequivoco contenuto della documentazione acquisita. Ciò premesso si ritiene equo infliggere al dirigente Antonelli Luca la sanzione dell’inibizione per quattro mesi ed alla società la sanzione dell’ammenda di € 600,00 a titolo di responsabilità oggettiva.- P.Q.M. La Commissione disciplinare, ritenuta la responsabilità dei deferiti, infligge l’inibizione al dirigente Antonelli Luca a quattro mesi e la sanzione dell’ammenda di €. 600,00 nei confronti della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it