COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FICULLESE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A FICULLE IL 19.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA FICULLESE, IN RIFERIMENTO
ALLA GARA FICULLESE – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A FICULLE IL 19.12.2010,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.69 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA
QUALE VENIVA INFLITTA LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.02.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società Polisportiva Ficullese, chiedendo l’annullamento della
decisione del G.S., adducendo la mancata violazione di ogni normativa regolamentare sia formale
che sostanziale necessaria a pubblicizzare la sanzione a carico del calciatore Testai Francesco.
All’udienza in trattazione non era presente l’arbitro. La società reclamante non ha chiesto di essere
sentita. Alla medesima udienza veniva altresì disposta l’acquisizione della dichiarazione da parte
della società contro interessata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione presa visione degli atti ufficiali osserva quanto segue.
Risulta circostanza oggettiva e pacifica che la polisportiva Ficullese abbia utilizzato durante la gara
del 19.12.2010 contro la Castiglionese Macchie il calciatore Francesco Testaj, non avente diritto a
partecipare alla predetta gara, in quanto squalificato con pubblicazione della sanzione comminata
nel C.U. n. 59 del 17.12.2010. Devesi ricordare che ai sensi del comma. 3 dell’Art.2 del C.G.S. i
comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro
pubblicazione che, come noto, avviene attraverso l’affissione presso la sede del Comitato
Regionale Umbria – F.G.C. - L.N.D. di Perugia che viene poi inviata anche per via telematica. Ciò
posto, pur in considerazione della probabile buona fede della società reclamante, la decisione del
G.S. deve essere integralmente confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
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