COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.G. VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PGS BOSICO – SG VALNERINA DISPUTATA IL 30.01.2011 A TERNI – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 02.02.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA PER INIBIZIONE FINO AL 31.03.2011 INFLITTA AL DIRIGENTE CAMPISI ORESTE; PER SQUALIFICA FINO AL 17.03.2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE FLAMINI FEDERICO; PER SQUALIFICA FINO AL 17.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE SCIO’ ALESSANDRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 92 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.G. VALNERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PGS BOSICO - SG VALNERINA DISPUTATA IL 30.01.2011 A TERNI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 02.02.2011 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA PER INIBIZIONE FINO AL 31.03.2011 INFLITTA AL DIRIGENTE CAMPISI ORESTE; PER SQUALIFICA FINO AL 17.03.2011 INFLITTA ALL’ALLENATORE FLAMINI FEDERICO; PER SQUALIFICA FINO AL 17.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE SCIO’ ALESSANDRO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.02.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni. All’udienza in trattazione non era presente l’arbitro della gara. Era presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE In sede di audizione il Presidente della società reclamante si è riportato al reclamo insistendo per la riduzione delle sanzioni inflitte. Dalla lettura del referto arbitrale si evince che i rilievi mossi dall’arbitro alle condotte poste in essere dal Dirigente Campisi Oreste e dall’allenatore Flamini Federico riguardano, per entrambi, una sola condotta minacciosa ed offensiva, non reiterata, peraltro non specificatamente indicata nel referto. Per quanto concerne il calciatore Sciò Alessandro il Presidente della società ricorrente ha ammesso l’offesa negando la minaccia, che comunque, stante al referto, non può non ritenersi essere stata posta in essere. Atteso quanto sopra, questa Commissione ritiene di ridurre le sanzioni inflitte dal G.S. come segue: - inibizione fino al 17.03.2011 al dirigente Campisi Oreste; - squalifica fino alo 03.03.2011 all’allenatore Flamini Federico; - squalifica fino al 03.03.2011 al calciatore Sciò Alessandro. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche e l’inibizione inflitte come segue: - inibizione fino al 17.03.2011 al dirigente Campisi Oreste; - squalifica fino alo 03.03.2011 all’allenatore Flamini Federico; - squalifica fino al 03.03.2011 al calciatore Sciò Alessandro. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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