COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D POZZO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MASSA – POZZO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 09.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: A) L’AMMENDA DI EURO 250,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2014 DEL CALCIATORE ANGELELLI DIEGO, LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2014 DEL DIRIGENTE MOLINARI COSTANTINO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 95 del 04/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D POZZO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA ATLETICO MASSA - POZZO DISPUTATA A MASSA MARTANA IL 09.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE UMBRIA RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL 12.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: A) L’AMMENDA DI EURO 250,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE, LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2014 DEL CALCIATORE ANGELELLI DIEGO, LA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2014 DEL DIRIGENTE MOLINARI COSTANTINO HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società sopra indicata, chiedendo la riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive in riferimento alla entità dei fatti. All’udienza in trattazione era presente l’arbitro, assistito dal rappresentante A.I.A. Leucci Luigi MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Angelelli Diego, il quale lo colpiva reiteratamente al petto facendolo indietreggiare nonché lo offendeva ed attingeva di saliva al viso tentando altresì di afferrarlo al volto, nonché del dirigente Molinari Costantino, da cui riceveva un violento calcio all’altezza dello stinco che gli procurava una ferita non ancora completamente guarita. I fatti sopra descritti sono di indubbia gravità ed in quanto tali meritevoli di adeguata sanzione. Ritiene peraltro questa Commissione che le sanzioni comminate vadano più adeguatamente rapportate alla diversità delle condotte le quali, pur - come detto – entrambe gravi, si diversificano comunque per le conseguenze fisiche subite dal direttore di gara. Mentre infatti il comportamento del calciatore Angelelli non ha sostanzialmente menomato la integrità fisica dell’arbitro, viceversa il comportamento del dirigente Molinari ha invece inciso sotto tale profilo, ed appare ancor più grave se si considera la particolare qualifica nell’occasione rivestita dal suo autore (assistente di gara). Ciò induce la Commissione a contenere fino al 31 luglio 2013 la squalifica a carico del calciatore, e, per contro, ad aumentare la inibizione nei confronti del dirigente fino al 31 dicembre 2014. Quanto alla entità della ammenda la sentenza del G.S. merita piena conferma, risultando peraltro sul punto inammissibile la richiesta di audizione di alcune persone presenti alla gara formulata dalla società reclamante P.Q.M. La Commissione Disciplinare: 1) Detemina la squalifica al calciatore Angelelli Diego fino al 31 luglio 2013; 2) Determina la inibizione al dirigente Molinari Costantino fino al 31.12.2014. Conferma nel resto l’impugnata decisione - DISPONE RESTITUIRMI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it