COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO – SPORTING CLUB TRESTINA DISPUTATA A PIANA DI CASTIGLIONE DEL LAGO IL 20.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.02.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TRUCCOLO DAVIDE PER OTTO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 98 del 11/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRASIMENO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENO – SPORTING CLUB TRESTINA DISPUTATA A PIANA DI CASTIGLIONE DEL LAGO IL 20.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.91 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.02.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE TRUCCOLO DAVIDE PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Truccolo Davide. All’udienza di trattazione era presente l’arbitro assistito dal rappresentante AIA Luigi Leucci; era altresì presente la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione osserva quanto segue. In sede di audizione il Direttore di gara ha ridimensionato la condotta del calciatore Truccolo Davide precisando che lo stesso, da solo, ha volontariamente desistito dall’aggressione. Permane comunque la gravità delle altre condotte poste in essere dallo stesso calciatore, in particolare il lancio del pallone contro un giocatore avversario. Stante quanto sopra la commissione ritiene equo ridurre la squalifica inflitta al calciatore Truccolo Davide a cinque giornate di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Truccolo Davide a cinque giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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