• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei Confronti di :
1) DAMASCHI ROBERTO, Presidente dell’A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO
2) MASSETTI IVANO, Presidente dell’A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.;
3) Società A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO;
4) Società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.;
affinchè rispondano:
il primo e il secondo
– della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del C.G.S. per avere, mediante le
dichiarazioni riportate nella parte motivata, posto in essere una condotta contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza e per avere espresso giudizi lesivi della reputazione della classe
arbitrale e delle istituzioni federali;
la terza e la quarta
– a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione agli addebiti
contestati ai rispettivi Presidenti, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 5 stesso codice.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 del 19/07/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei Confronti di :
1) DAMASCHI ROBERTO, Presidente dell’A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO
2) MASSETTI IVANO, Presidente dell’A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.;
3) Società A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO;
4) Società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.;
affinchè rispondano:
il primo e il secondo
- della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del C.G.S. per avere, mediante le
dichiarazioni riportate nella parte motivata, posto in essere una condotta contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza e per avere espresso giudizi lesivi della reputazione della classe
arbitrale e delle istituzioni federali;
la terza e la quarta
- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione agli addebiti
contestati ai rispettivi Presidenti, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 5 stesso codice.
FATTO
Con provvedimento nr. 7096/894 pf 09-10 GR/mg, datato 26 aprile 2010, ritualmente comunicato
alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i
soggetti indicati in epigrafe per rispondere degli addebiti in rubrica contestati.
All’udienza di trattazione del 08/07/2010 era presente l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza
della Procura Federale della FIGC.
Per gli incolpati, era presente il sig. Roberto Damaschi, mentre erano assenti le altre parti incolpate
seppur regolarmente citate.
Le parti come da separato verbale così concludono :
Il rappresentante della Procura Federale, nel merito conclude per l’applicazione delle seguenti
sanzioni:
DAMASCHI ROBERTO mesi 3 di inibizione;
MASSETTI IVANO mesi 2 e giorni 15 di inibizione;
A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO euro 1.500,00 di ammenda;
A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L. euro 1.200,00 di ammenda.
il sig. Roberto Damaschi conclude per il proscioglimento dall’incolpazione contestata.
FATTO
La Commissione rileva come il presente procedimento prenda le mosse dalla nota 4.12.2009 del
Presidente del C.R. Umbria della L.N.D., il quale faceva pervenire alla Procura Federale, per le
opportune valutazioni, copia della lettera indirizzatagli dal Presidente del locale C.R.A. (con
allegata la registrazione su D.V.D.) di una intervista rilasciata il 15.11.2009 all’emittente televisa
Umbria TV durante la trasmissione “90° Dilettanti” dal sig. Roberto Damaschi, Presidente
dell’A.C.D. Grifo Ponte Torgiano, nonché copia di un articolo apparso sulla pagina sportiva del
quotidiano “Giornale dell’Umbria” del 16.11.2009 dal titolo << Massetti “ La Lega vuol far vincere
il Trestina”. Damaschi” Designazione insensata”.
L’intervista televisiva e quanto riportato nell’articolo di stampa si riferivano all’arbitraggio della
gara GrifoPonte- Città di Castello del 15.11.2009 valevole per il campionato Umbro di Eccellenza e
terminata con il punteggio di 2-2.
I fatti per cui è stato disposto il deferimento a carico del sig. Damaschi si riferiscono quindi ad una
intervista rilasciata dal Presidente della società deferita il cui contenuto come trascritto nel
deferimento sarebbe lesivo della reputazione della classe arbitrale e delle istituzioni federali.
Analogo discorso vale per la posizione del sig. Massetti con la differenza che l’intervista era stata
rilasciata solo su quotidiano locale.
In particolare per quanto riguarda la posizione del Presidente della Grifoponte Torgiano si legge in
atti che lo stesso al termine della gara nell’intervista televisiva si doleva dell’arbitraggio “che non
ha accontentato nessuno……, ma in special modo esternava e stigmatizzava la scelta inopportuna,
meglio “insensata” del designatore che per la gara contro il Città di Castello aveva designato
l’arbitro Di Biagio “quando un mese fa è stato protagonista di una polemica infinita in televisione
la sera con Massetti e quant’altro per l’arbitraggio a Trestina…” “e siccome le designazioni
vengono fatte con due o tre settimane di anticipo significa che questa designazione è stata fatta
dopo dieci quindici giorni nemmeno da questi fatti per cui significa se non è in dolo è in
malafede…”
L’incolpato come si evince dal deferimento proseguiva poi l’intervista evidenziando come una tale
designazione aveva messo l’arbitro in condizione di non essere tranquillo e quindi di sbagliare.
Al Presidente del Città di Castello vengono contestate le frasi virgolettate riportate nel Giornale
dell’Umbria “tutto torna adesso, non ci sono più dubbi. C’è un evidente complotto in ballo,
organizzato affinchè ogni episodio vada a favorire una sola squadra: il Trestina………. Altrimenti
la scelta di Di Biagio non avrebbe alcun senso dopo quello che era accaduto alla sesta giornata”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Commissione come risulti pacifico il contenuto delle dichiarazioni attribuite agli
incolpati alla luce della documentazione acquisita.
Ritiene altresì questa Commissione che il tenore delle frasi contestate oggetto di deferimento sia
lesivo della reputazione della classe arbitrale e delle istituzioni federali, e perciò contrarie ai
principi di lealtà, probità e correttezza sportiva dettati dal C.G.S., a cui devono attenersi i tesserati
anche quando intendono avanzare critiche nei confronti di organi federali.
Ciò posto, va tuttavia considerato che, trattasi di frasi pronunciate “a caldo” al termine della gara e
che in particolare devono essere inserite e quindi necessariamente valutate nel totale contesto e
tenore delle interviste, le quali tendono sostanzialmente ad esprimere un generico atteggiamento
protestatario circa l’inopportunità della designazione arbitrale operata.
In tal senso il Presidente della Grifoponte Torgiano incentra gran parte del contenuto dell’intervista
nell’evidenziare proprio l’inopportunità della designazione dell’arbitro Di Biagio per tutti i motivi
rappresentati, e nel corso dell’audizione comunque precisa di “ essersi immediatamente scusato di
tale dichiarazione con il Presidente Amelia..”
Ritiene quindi questa Commissione che al di là delle singole frasi il contenuto complessivo del
discorso è volto a censurare l’inopportunità della designazione e non piuttosto concentrato in una
critica specifica alla classe arbitrale.
Anche per la posizione del Presidente del Città di Castello possono valere analoghe considerazioni.
Alla luce di quanto precede la condotta posta in essere dagli incolpati è sicuramente non conforme
ai principi dettati dall’art. 1 C.G.S., ma nel caso di specie, per le considerazioni di cui sopra, si
ritiene congruo ridurre le sanzioni richieste e formalizzate dalla Procura Federale in giorni 15 di
inibizione a carico dei Presidenti deferiti, ed in € 1.000,00 a carico di ciascuna società deferita.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Umbria, in parziale
accoglimento delle richieste della Procura Federale della F.I.G.C. applica :
1) a carico del Presidente della A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO, Roberto DAMASCHI, la
inibizione di giorni 15;
2) a carico del Presidente dell’A.C. CITTA’DI CASTELLO S.R.L., Ivano MASSETTI, la
inibizione di giorni 15;
3) a carico della A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO, l’ammenda di Euro 1.000,00;
4) a carico della A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L., l’ammenda di Euro 1.000,00.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei Confronti di :
1) DAMASCHI ROBERTO, Presidente dell’A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO
2) MASSETTI IVANO, Presidente dell’A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.;
3) Società A.C.D. GRIFOPONTE TORGIANO;
4) Società A.C. CITTA’ DI CASTELLO S.R.L.;
affinchè rispondano:
il primo e il secondo
– della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, commi 1 e 4, del C.G.S. per avere, mediante le
dichiarazioni riportate nella parte motivata, posto in essere una condotta contraria ai principi di
lealtà, probità e correttezza e per avere espresso giudizi lesivi della reputazione della classe
arbitrale e delle istituzioni federali;
la terza e la quarta
– a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., in relazione agli addebiti
contestati ai rispettivi Presidenti, in virtù del disposto di cui al comma 2 dell’art. 5 stesso codice."