COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : TRELLA Filippo tesserato A.I.A.; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e dell’art.3 n.1 del Codice di Giustizia Sportiva e del disposto di cui all’art.40 nr.3 del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 01/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : TRELLA Filippo tesserato A.I.A.; per rispondere: delle violazioni di cui agli artt.1, comma 1, e dell’art.3 n.1 del Codice di Giustizia Sportiva e del disposto di cui all’art.40 nr.3 del Regolamento A.I.A.. FATTO Con provvedimento nr. 8101/1189pf09-10/SP/ma del 20 maggio 2010, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il tesserato A.I.A. Trella Filippo per rispondere dell’addebito in rubrica contestato. All’udienza di trattazione del 23 settembre 2010 era presente l’Avv. Andrea Magnanelli in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, il quale si riportava al deferimento concludendo per il riconoscimento della responsabilità del deferito e l’applicazione della sanzione di tre mesi di inibizione a carico del tesserato A.I.A. Nessuno era presente per il deferito MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità della memoria depositata dall’incolpato, sollevata in udienza dalla Procura Federale sul presupposto della sua tardiva presentazione; ciò in quanto detta memoria risulta depositata in data 17.9.2010 e, quindi, nel rispetto del termine di 5 giorni di rito. Ciò posto, occorre esaminare la eccezione di improcedibilità ex art 30 C.G.S., sollevata nella suddetta memoria, mediante la quale il Trella contesta la giurisdizione di questa Commissione evidenziando che, per lo stesso fatto, è già sottoposto a giudizio da parte della Commissione Disciplinare di categoria e sanzionato con provvedimento del 30.7.2010. Ritiene sul punto questa Commissione di condividere le deduzioni svolte dalla Procura Federale in merito alla insussistenza della violazione del ne bis in idem, sancito dal ricordato art 30 C.G.S., richiamando al riguardo il precedente decisionale delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale (Comunicato Ufficiale 247/CGF del 3.5.2010) in materia di confini tra giurisdizione domestica arbitrale e giurisdizione federale, in base al quale quest’ultima attrae in generale le condotte poste in essere dagli arbitri la cui rilevanza non è circoscritta all’interno del settore arbitrale, ma comporti sicure ricadute sul piano ordinamentale generale o abbia ricadute su soggetti non appartenenti al settore arbitrale. Infatti, nel caso in esame, il comportamento addebitato al Trella (irriguardoso nei confronti del Presidente del CRA Umbria) è sicuramente tale da compromettere un valore dell’ordinamento di portata esorbitante il solo settore arbitrale. Va quindi affermata la giurisdizione esclusiva di questa Commissione. Ciò premesso, ritiene la Commissione che nella lettera inoltrata dall’incolpato al Presidente del C.R.A. Umbria, pur non essendovi l’attribuzione di fatti specifici e non trasparendo un intento prettamente offensivo, è comunque ravvisabile la violazione, seppur tenue, dell’art 1 C.G.S., e più precisamente di quel dovere di rispetto e di correttezza che sono alla base del rapporto associativo, . Tali considerazioni consentono di ritenere equa, e commisurata ai fatti, l’applicazione della inibizione per giorni 15. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria, applica a carico dell’A.E. Filippo Trella la sanzione della inibizione di giorni 15.
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