COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 08/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – NESTOR CALCIO DISPUTATA IL 18.09.2010 A SAN SISTO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 22.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSI LUCA PER SETTE GARE; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIRZI ALESSANDRO PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 08/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale REGIONALE JUNIORES “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. NESTOR CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – NESTOR CALCIO DISPUTATA IL 18.09.2010 A SAN SISTO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 21 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 22.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSI LUCA PER SETTE GARE; PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VIRZI ALESSANDRO PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.10.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di annullamento e riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara ed il Presidente della società A.S.D. Nestor Calcio. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’audizione delle parti ed in particolare del direttore di gara ha permesso a questa Commissione di ricostruire i fatti accaduti al termine della gara medesima. L’arbitro ha ribadito che l’atto posto in essere dal calciatore Rosi Luca è stato gravemente e reiteratamente offensivo senza essere, tuttavia, accompagnato da atti di violenza. Tale circostanza induce questa Commissione a ritenere equa e commisurata ai fatti la riduzione della squalifica al calciatore Rosi Luca a cinque giornate di gara. Per quanto concerne invece il comportamento del calciatore Virzi Alessandro quest’ultimo si è reso responsabile di una frase offensiva rivolta all’arbitro, con il che può applicarsi, in riferimento all’art.19 comma 4 lett. a) del C.G.S. la riduzione della squalifica a due giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica nei confronti di: ROSI LUCA a cinque giornate di gara; VIRZI ALESSANDRO a due giornate di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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