COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BORGO AUGUSTO DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ SAN MARTINO IN COLLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL SAN MARTINO IN COLLE – AMMETO DISPUTATA IL 25.09.2010 A SAN MARTINO IN COLLE – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 29.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER INIBIZIONE FINO AL 29/12/2010.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. BORGO AUGUSTO DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ SAN MARTINO IN COLLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL SAN MARTINO IN COLLE – AMMETO DISPUTATA IL 25.09.2010 A SAN MARTINO IN COLLE - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 24 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DI PERUGIA DATATO 29.09.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER INIBIZIONE FINO AL 29/12/2010. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14.10.2010, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il dirigente della società, adducendo i seguenti motivi: richiesta di annullamento e riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara ed il dirigente reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: L’atteggiamento tenuto dal Sig. Borgo Augusto nei confronti dell’arbitro, sia durante che a fine gara, è stato senza dubbio irriguardoso ed offensivo ma non già minaccioso in senso proprio, in quanto privo di connotati tali da ingenerare nel direttore di gara un reale pericolo per la propria incolumità. Pertanto, a parere di questa Commissione, l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Borgo Augusto può essere contenuta fino al 15/11/2010. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto in proprio dal dirigente Borgo Augusto riduce la sanzione dell’inibizione fino al 15/11/2010. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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