COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 03/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PGS E BASICO – BASTARDO DISPUTATA IL 14.11.2010 A TERNI – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA CALCIATORE MONTECCHIANI GIULIANO FINO AL 09/12/2010.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 03/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
ALLIEVI REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PGS E BASICO - BASTARDO DISPUTATA IL 14.11.2010 A TERNI - AVVERSO LA DECISIONE
DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA
DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA CALCIATORE MONTECCHIANI GIULIANO FINO AL 09/12/2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 02.12.2010, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della squalifica.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
In sede di audizione l’arbitro ha confermato che il calciatore Giuliano Montecchiani gli ha rivolto le
parole ingiuriose indicate nel referto di gara. Tale condotta è meritevole di sanzione, che tuttavia,
in relazione ai fatti, riconducibili ad un singolo episodio, può essere contenuta nella squalifica fino
al 04/12/2010.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Bastardo,
riduce la squalifica inflitta al calciatore Montecchiani Giuliano fino al 04/12/2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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