COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. D. SCHIAVO – NUOVA GUALDO GST DISPUTATA IL 21.11.2010 A SCHIAVO DI MARSCIANO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BASIGLINI MATTEO PER TRE GIORNATE DI GARA; – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE PAOLUCCI MARIO FINO AL 24/01/2011; – PER AMMENDA DI €.450,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL.D. SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POL. D. SCHIAVO – NUOVA GUALDO GST DISPUTATA IL 21.11.2010 A SCHIAVO DI MARSCIANO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BASIGLINI MATTEO PER TRE GIORNATE DI GARA; - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE PAOLUCCI MARIO FINO AL 24/01/2011; - PER AMMENDA DI €.450,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara e la società reclamante. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha integralmente confermato quanto dal medesimo dichiarato nel referto in merito ai comportamenti posti in essere dal dirigente Paolucci Mario e dal calciatore Basiglini Matteo nonché in ordine al comportamento del pubblico. Ciò premesso ritiene questa Commissione che le sanzioni inflitte nei confronti del dirigente e della società siano congrue e come tali meritevoli di integrale conferma. Ritiene, per contro, equo ridurre a due giornate la squalifica a carico del calciatore Basiglini Matteo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Basiglini Matteo a due giornate di gara. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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