COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. PONTE PATTOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO CALCIO – PONTE PATTOLI DISPUTATA IL 14.11.2010 A CERQUETO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARACAGLIA NICOLO’ PER QUATTRO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. PONTE PATTOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CERQUETO CALCIO – PONTE PATTOLI DISPUTATA IL 14.11.2010 A CERQUETO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARACAGLIA NICOLO’ PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione quanto già dichiarato nel referto circa il comportamento del calciatore Maracaglia Nicola il quale, espulso per aver colpito a gioco fermo con una manata al volto un avversario, tentava successivamente di colpirlo anche con un calcio. La sanzione comminata dal G.S. appare congrua e commisurata ai fatti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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