COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CSD GIOVANILE TODI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CSD GIOVANILE TODI – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 07.11.2010 AD PIAN DI PORTO DI TODI – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER AMMENDA DI €.500,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CSD GIOVANILE TODI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CSD GIOVANILE TODI – BASTIA UMBRA DISPUTATA IL 07.11.2010 AD PIAN DI PORTO DI TODI - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 43 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 17.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. - PER AMMENDA DI €.500,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.12.2010, la seguente decisione. FATTO NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione si è presentato l’arbitro della gara e la società reclamante. Motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha confermato il referto ribadendo gli insulti razziali proferiti da n gruppo di persone che assisteva all’incontro di calcio. Fermo restando la gravità dell’episodio devesi considerare che i dirigenti della società Giovanili Todi esprimevano le proprie scuse e la propria solidarietà al calciatore Ouho Gui Dieudonne. La Commissione ritiene pertanto equo ridurre l’ammenda ad €. 400,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad €. 400,00. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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