COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FABRO / OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 21.11.2010 A FABRO SCALO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FORTINELLI LEONARDO FINO AL 31/12/2010.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 17/12/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
FABRO / OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 21.11.2010 A FABRO SCALO - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 47 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FORTINELLI LEONARDO FINO AL 31/12/2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.12.2010, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara ed il
Presidente della società reclamante.
Motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Nella sua deposizione dinanzi a questa Commissione il direttore di gara ha ricostruito
puntualmente l’episodio che ha provocato l’espulsione del calciatore Fortinelli Leonardo che
colpiva al volto l’arbitro con una mano. Dopo tale gesto il calciatore tentava di nascondersi dietro
altri giocatori per non farsi riconoscere. Tale circostanza, unita al fatto che né nell’immediatezza
dell’accaduto, né successivamente, il calciatore abbia presentato le sue scuse al direttore di gara
induce a non condividere, l’ipotesi dell’involontarietà del gesto prospettata dalla reclamante.
Per quanto esposto, a parere di questa Commissione la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e
commisurata ai fatti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCANMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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