COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della A.S.D. TORRE PN e del sig. SCHIAVO Claudio, direttore sportivo della A.S.D. TORRE PN.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 118 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO della A.S.D. TORRE PN e del sig. SCHIAVO Claudio, direttore sportivo della A.S.D. TORRE PN. Con raccomandata dd. 23.11 2010, il Vice Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il sig. SCHIAVO Claudio, direttore sportivo della A.S.D. TORRE PN, per la violazione di cui all’art. 5, commi 1, 4 e 6, lettera d) del C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi del prestigio e della onorabilità della classe arbitrale e delle Istituzioni Federali nel loro complesso, avendo rilasciato in data 23.5.2009, al termine della gara di play out Calcio Prata - Torre, una intervista all'emittente televisiva Telepordenone del seguente tenore letterale: “..oggi è stato chiaro il risultato: arbitro 2, Torre 1, perché l'arbitro è stato, probabilmente per volere del palazzo, perché è il palazzo che ha voluto questo, che noi retrocedessimo. Non avremo più pietà per gli arbitri, poi li picchieremo”; la A.S.D. TORRE PN, per la violazione di cui all'art. 4, comma 2 e 5, comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo tesserato. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. il dirigente deferito, la Società deferita e la Procura Federale per la riunione del 28 aprile 2011, non veniva depositata in termini alcuna difesa scritta. All'udienza del 28 aprile 2011, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il deferito sig. SCHIAVO Claudio ed il sig. PICCININ Alvaro, Presidente della ASD TORRE, in rappresentanza della società. Dato luogo alla discussione, il sig. SCHIAVO Claudio ammetteva di essersi lasciato andare a dichiarazioni forti e sbagliate, legate allo stato di stress e nervosismo agonistico in cui si trovava nel momento in cui ha rilasciato l'intervista. Precisava altresì che quella infelice esternazione non ha avuto alcun seguito e che nella sua carriera decennale di dirigente, anche successivamente al fatto contestato, non ha mai avuto problemi con gli arbitri né è mai incappato in sanzioni disciplinari. Il sig. PICCININ Alvaro, in rappresentanza della società, riconosceva che le espressioni del suo dirigente erano sbagliate, precisando comunque che si è trattato di un caso del tutto isolato, privo di conseguenze, e che lo SCHIAVO ha ricevuto in primis la reprimenda della società. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. SCHIAVO Claudio: inibizione per mesi 18 (diciotto); quanto alla A.S.D. TORRE PN: € 1.000,00 (mille) di ammenda, risultando provata la violazione contestata. Peraltro, non essendo gli incolpati incorsi in recidiva, nel corso del dibattimento hanno concordato con il Sostituto Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., la applicazione delle sanzioni in misura ridotta nei seguenti termini: quanto al sig. SCHIAVO Claudio: inibizione per mesi 12 (dodici); quanto alla A.S.D. TORRE PN: € 666,00 (seicentosessantasei) di ammenda. La C.D.T. FVG, visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Rilevato che nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Decide - di inibire il sig. SCHIAVO Claudio per mesi 12 (dodici); - di comminare alla società A.S.D. TORRE PN l’ammenda di € 666,00 (seicentosessantasei).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it