COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CATIC Irnes, TABAI Massimo, U.S. AZZURRA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di CATIC Irnes, TABAI Massimo, U.S. AZZURRA Il deferimento: con raccomandata 24.02.2011 la Procura federale disponeva il deferimento nei confronti di: CATIC Irnes calciatore della U.S.AZZURRA per violazione dell’art. 1 c. 1 e 10 comma 6 e 22 comma 8 C.G.S. per aver disputato cinque specifiche gare di campionato “malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo”; TABAI Massimo, dirigente accompagnatore della società U.S. AZZURRA per violazione dell’art. 1 c. 1 e 10 comma 6 e 22 comma 8 C.G.S. per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara di campionato di I Categoria, girone C “in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado il calciatore Catic non ne avesse titolo”; U.S. AZZURRA per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 c. 2 del CGS “per la violazione ascritta ai propri tesserati, ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 c.5 del C.G.S.” La C.D.T. convocava i deferiti e la Procura Federale per l’udienza del 28.04.2011. Il dibattimento: Alla citata udienza sono comparsi: il dott. Salvatore GALEOTA, quale Sostituto Procuratore Federale; il Sig. TABAI Massimo personalmente, nonché il Sig. PERESSON Luca in qualità di presidente della U.S. AZZURRA e quale delegato dal calciatore CATIC, impossibilitato a presenziare all’udienza. Illustrato il caso venivano uditi i presenti. Il Sig. PERESSON chiedeva di poter depositare due documenti, che peraltro facevano già parte del dossier predisposto dalla Procura Federale. I comparenti esponevano oralmente le proprie ragioni difensive. Esaurita l’audizione, la C.D.T. invitava le parti a rassegnare le conclusioni. Le conclusioni: la Procura federale precisava le conclusioni come di seguito riassunte: quanto a CATIC Irnes: anni 2 di squalifica quanto a TABAI Massimo: anni 2 di inibizione quanto a U.S. AZZURRA: Euro 1.500,00 di ammenda e 5 punti di penalizzazione Nessuno dei deferiti intendeva valersi della facoltà di patteggiare la sanzione, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., ritenendo oltremodo affittiva la pena base prospettata dalla Procura Federale rispetto ai fatti contestati ed alle ragioni del loro verificarsi, rimettendosi, per l’effetto, al prudente apprezzamento della Commissione. La motivazione: il calciatore aveva subito la quarta ammonizione nel corso della penultima gara del campionato provinciale juniores il 3 maggio 2010. La società aveva ritenuto di fargli scontare la squalifica nell’ultima gara del campionato provinciale juniores 2009/10, disputata in data 8 maggio 2010, prima che il G.S.T. avesse, però, assunto la sua decisione in proposito. La società afferma di aver chiesto informazioni telefoniche in proposito presso la Delegazione di Gorizia, al momento soggetta a commissariamento. Invero, il G.S.T. della Delegazione di Gorizia assunse la sua decisione di squalificare il calciatore CATIC per quarta ammonizione solo in c.u. 50 del 12 maggio 2010, quindi in un momento successivo alla disputa della gara dell’8 maggio 2010. La società rileva di aver ritenuto corretta la sua interpretazione, oltre che dalle assicurazioni telefoniche asseritamente resele dalla Delegazione, dal fatto che nel Comunicato n. 5 del 01.09.2010 della Delegazione di Gorizia, ritenuto "documento ufficiale sul quale la scrivente ha fatto fede”, la Delegazione ha riportato in allegato i nominativi dei calciatori che residuavano squalifiche dalla stagione precedente, e che in tale documento mancava il nominativo del CATIC. Così, nella stagione entrante, il CATIC giocò nel campionato di Prima Categoria 2010/11 tutte le gare iniziali. Su ricorso di due società, dirette interessate in relazione alle gare valevoli rispettivamente per la sesta e la settima giornata del campionato di Prima Categoria, girone C, venne coinvolto della vicenda il G.S.T. Regionale, il quale si pronunciò in c.u. 40 dell’11.11.2010. Esaminati i due ricorsi, il G.S.T. verificò che effettivamente il calciatore CATIC a termini di regolamento non aveva scontato quel residuo di squalifica relativa alla precedente stagione sportiva 2009/10, e che pertanto avrebbe dovuto scontare quella squalifica nella prima gara ufficiale successiva ma -superata l’età per giocare juniores- non più nel campionato juniores bensì in prima squadra: così, sanzionò la Società con la punizione sportiva della perdita delle due gare al suo esame con il punteggio di 0-3; le irrogò una ammenda di euro 200,00 e dispose la squalifica per due ulteriori giornate di gara al calciatore CATIC, nonché l’inibizione per 8 giorni ai due dirigenti accompagnatori delle due gare interessate: tra cui –in relazione ad una gara- TABAI. Avendo accertato che il calciatore aveva disputato in tale condizione irregolare le iniziali cinque gare senza che le società dirette interessate avessero presentato tempestivo reclamo, il G.S.T. dispose la trasmissione degli atti alla Procura Federale “per il più da praticarsi”. È così che la società, il CATIC e il TABAI si trovano oggi a rispondere della medesima violazione già sanzionata, in relazione non più a quelle due gare, ma alle prime cinque. La C.D.T. deve avvertire, a questo punto, che il fatto di cui si discute (la mancata esecuzione da parte del calciatore CATIC della squalifica secondo le modalità regolamentari, chiaramente descritte dal G.S.T. Regionale) non può più essere messo in discussione giacché la decisione del G.S.T. Regionale (peraltro ampiamente e compiutamente motivata) non è stata reclamata ed è ormai diventata definitiva. A tale decisione la C.D.T. si deve riportare, e non potrà la C.D.T. interpretare diversamente i fatti ovvero valutare situazioni di diritto, alternative a quella definita dal G.S.T.. Certo il fatto, certa la violazione, due sono i problemi che deve affrontare la C.D.T.: il divieto del bis in idem e la quantificazione della sanzione per una violazione in parte già sanzionata. Quanto al divieto del bis in idem, ovvero al divieto di sanzionare il medesimo fatto due volte (una dal G.S.T. su ricorso delle parti e una dalla C.D.T. su deferimento della Procura federale), che è un principio di civiltà e di giusto processo, va detto che potere/dovere del G.S.T. era solo quello di considerare le due gare per le quali egli è stato interessato con tempestivo ricorso dalla società (diretta interessata) che ha disputato la gara contro chi abbia schierato un calciatore non in regola. E solo in relazione a queste due gare il G.S.T. ha avuto potere di infliggere sanzioni, e tra queste la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0–3, ai sensi del concerto tra art. 46/3 e 46/6 C.G.S.. Queste ultime previsioni normative hanno l’evidente scopo di dare certezza circa il risultato della gara in tempi compatibili con il relativo campionato; una volta scaduti i termini per il ricorso, il risultato della gara non può più essere messo in discussione, ma sussistono comunque ipotesi di responsabilità dei soggetti che si siano resi colpevoli di violazione delle norme federali partecipando o facendo partecipare a gare ufficiali un calciatore squalificato. Ciò premesso, la C.D.T. esamina partitamente le singole posizioni dei deferiti. - Quanto al calciatore CATIC Irnes: l’impostazione della Procura Federale, che ha chiesto la squalifica per due anni ex art. 10 co. 6 C.G.S. è erronea per almeno due motivi: il primo è che il calciatore non ha violato, come da deferimento, la norma prevista dall’art. 10 co. 9 in relazione al co. 6 C.G.S., perché il CATIC non ha commesso una violazione collegabile ad una falsa attestazione della propria cittadinanza, ma è semplicemente incappato in una errata (sia essa colposa o dolosa) valutazione delle modalità di esecuzione della sanzione; non solo, ma l’impostazione della Procura Federale è errata per un secondo motivo: quel medesimo fatto addebitato al CATIC (aver partecipato a gare ufficiali in posizione di squalificato) è già stato valutato dal G.S.T. Regionale con riferimento a norma diversa da quella oggetto di deferimento, e tale impostazione è divenuta definitiva. Quella delibera non è più modificabile. Il CATIC ha così già scontato (oltre alla giornata di squalifica che ha dato corso a tutta la vicenda) le (ulteriori) due giornate di squalifica inflittegli dal G.S.T. Regionale per aver egli partecipato da squalificato a due gare. Oggi, così, deve solo rispondere delle conseguenze portate dal medesimo fatto in relazione alle prime cinque gare. La violazione addebitatagli, così, deve essere derubricata e ricondotta ad una semplice continuazione della condotta per come qualificata dal G.S.T.. La sanzione base già scontata, dovrà così subire solo un’integrazione (non necessariamente proporzionale ma riferita al grado di responsabilità palesato) che la C.D.T. reputa congrua come da dispositivo. - Quanto a TABAI Massimo: la Procura Federale ha richiesto, sulla base dei medesimi presupposti già censurati nel paragrafo che precede, anni 2 di inibizione, quando il G.S.T. aveva sanzionato il medesimo fatto, riferito ad una sola gara, con otto giorni di inibizione. Anche in questo caso, la responsabilità del Dirigente è stata inquadrata ed accertata ai sensi dell’art. 17/5 a) C.G.S. dal G.S.T. Regionale, il quale ha considerato che il dirigente, sottoscrivendo la distinta di gara, ha certificato come “regolare” la partecipazione del tesserato alla gara in questione, che “regolare” non era; e non è modificabile tale impostazione, salva l’integrazione della sanzione già applicata da ricondursi alla continuazione ravvisabile nella fattispecie. La C.D.T. reputa che sia una giusta ponderazione della sanzione quella come da dispositivo, in considerazione della particolare e puntuale attenzione che il Dirigente preposto dalla società è chiamato a prestare, proprio specificamente per escludere che succedano problematiche analoghe a quella capitata. - Quanto a U.S. AZZURRA: valgono le medesime osservazioni già esposte, e la responsabilità oggettiva per il fatto addebitato ai suoi tesserati non può essere messa in contestazione. Esclusa ogni considerazione in ordine ai punti di penalizzazione, giacché tale sanzione non è prevista dalla norma, nel concerto tra l’art. 17/5 C.G.S. (“La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che … a] fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”) e 46/6 C.G.S. (“Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo, comporta provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, applicabili con il solo rispetto dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 del presente Codice.”), l’unica sanzione applicabile, così come applicata dal G.S.T., sarà quella dell’ammenda, che il G.S.T. ha già irrogato con riferimento a due gare. Ma, come visto, dovrà essere aumentata, per effetto della continuazione sussistente tra il fatto già irrevocabilmente sanzionato e quello sottoposto all’esame della CDT. P.Q.M. La C.D.T. FVG dispone le seguenti sanzioni: quanto a CATIC Irnes: squalifica per ulteriori tre giornate effettive di gara; quanto a TABAI Massimo: inibizione di ulteriori giorni 40; quanto a U.S. AZZURRA: ammenda di ulteriori Euro 500,00.
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