COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 04/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.C. RUDA (campionato di seconda categoria – girone C) in merito alle seguenti squalifiche: a) sino al 15.04.2011 all’assistente arbitro sig. Ermenegildo TOSO; b) per 6 gare effettive al proprio calciatore Michele NOBILE; c) per 2 gare effettive al proprio calciatore Emiliano FABBRO (in C.U. n° 90 del 16.03.2011).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 04/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell'A.C. RUDA (campionato di seconda categoria – girone C) in merito alle seguenti squalifiche: a) sino al 15.04.2011 all’assistente arbitro sig. Ermenegildo TOSO; b) per 6 gare effettive al proprio calciatore Michele NOBILE; c) per 2 gare effettive al proprio calciatore Emiliano FABBRO (in C.U. n° 90 del 16.03.2011). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 90 dd. 16.03.2011 il G.S.T. ha così disposto a carico dei sotto indicati tesserati del Ruda sulla base delle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di campionato di 2^ Categoria Girone “C” Porpetto/Ruda disputatasi il 12.03.2011: a) squalifica fino al 15.04.2011 a carico dell’assistente arbitro Ermenegildo TOSO ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. f) C.G.S. “per essere stato allontanato dal recinto di gioco al 20' del secondo tempo per ingiurie proferite nei confronti dell’arbitro; perché, dopo il provvedimento adottato dal direttore di gara, lanciava a terra la bandierina e proferiva frase minacciosa verso quest’ultimo”; b) squalifica per sei gare effettive al calciatore Michele NOBILE ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. e) C.G.S. “perché, dopo essere stato espulso per ingiuria rivolta all’arbitro, si avvicinava a quest’ultimo con atteggiamento minaccioso e, appoggiate entrambe le mani sul petto dello stesso, gli inferiva con forza una spinta con l’intenzione di farlo cadere; l’arbitro, indietreggiato di un passo, non cadeva,; successivamente il Nobile veniva allontanato dai suoi compagni prontamente accorsi”; c) squalifica per due gare effettive a Emiliano Fabbro che dal referto arbitrale risultava essere stato espulso al 10° del 2° tempo per bestemmie. Avverso tali provvedimenti ha proposto reclamo l’A.C. RUDA con atto dd 18.03.2011 lamentando l’iniquità delle sanzioni irrogate dal GST sulla scorta di un referto arbitrale che non rispecchierebbe l’andamento dei fatti e che sarebbe frutto di una particolare situazione psico-fisica dell’ufficiale di gara e della scarsa lucidità da lui dimostrata nel dirigere, per la prima volta, una partita di seconda categoria (a dire della reclamante l’arbitro avrebbe in precedenza diretto soltanto gare di terza categoria). In sede di audizione davanti alla CDT nella seduta del 31.03.2011 il Presidente della società reclamante ha in buona sostanza ribadito i motivi di impugnazione sottolineando che l’arbitro avrebbe dato prova in più occasioni di non essere presente a se stesso (tanto da redigere a fine gara un referto errato nel quale aveva scambiato il nome di due atleti e dimenticato di annotare una espulsione – v. errata corrige in C.U. 91/11) e che la sua difficoltà si era accentuata nel finale di gara nel quale si erano concentrati tutti i problemi.- Quanto alla sua personale posizione (quale assistente di gara sanzionato disciplinarmente) il TOSO, contrariamente a quanto riportato dall’arbitro, negava di aver bestemmiato, di averlo offeso e di aver tirato la bandierina a terra. Tanto premesso, in conformità a quanto già ripetutamente affermato, si ribadisce una volta ancora che la fede privilegiata da attribuirsi al resoconto dell’arbitro per la posizione qualificata che l’ordinamento sportivo gli riserva (l’art 35 C.G.S. stabilisce che i rapporti del Direttore di gara, come quelli degli assistenti e del quarto ufficiale fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non consente di mettere in discussione i fatti di gara da lui descritti a referto che gli organi della giustizia sportiva debbono certamente valutare, ai fini dell’adozione delle decisioni di carattere disciplinare, ma non sino al punto di snaturarne la portata o addirittura di negarne l’esistenza come in ipotesi fa la società reclamante. Detto questo, passando all’esame delle singole posizioni dei tesserati sanzionati dal GST si osserva : - quanto a Emiliano FABBRO il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 45 3° c. C.G.S. secondo cui “Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione dell’impugnazione del Presidente Federale ……i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;….”. Il reclamo sul punto non può pertanto essere preso in considerazione; - quanto a Ermenegildo TOSO la sanzione a lui irrogata appare congrua ed equa in relazione ai fatti addebitatigli che, per le ragioni già espresse circa la valenza probatoria da attribuire al rapporto dell’arbitro, non solo non possono essere trascurati ma, nello specifico, neppure valutati in maniera più benevola di quanto fatto dal GST tenuto conto della complessiva condotta dell’interessato il quale ha ritenuto di discolparsi ostinatamente negando la veridicità del rapporto arbitrale senza offrire spiegazioni o comunque giustificazioni di episodi (bestemmie, offese e lancio della bandierina) che, anche a voler ipoteticamente ammettere una qualche difficoltà da parte del Direttore di gara o un suo particolare stato emotivo, non è accettabile ritenere che siano stati inventati di sana pianta; - quanto a Michele NOBILE va detto invece che la materialità dei fatti a lui ascritti (frase offensiva e spinta all’arbitro) non è nella sostanza contestata dalla reclamante la cui difesa, incentrata sull’elemento soggettivo, appare rivolta a ridimensionare la portata del comportamento del proprio calciatore (quanto alla spinta) non caratterizzato, a suo dire, da volontarietà; il tesserato si sarebbe cioè limitato a gesticolare al momento della notifica dell’espulsione e, nel far ciò, avrebbe inavvertitamente toccato l’arbitro senza intenzione di spingerlo o farlo cadere. Anche in questo caso non è tuttavia possibile ignorare il contenuto del rapporto dell’arbitro nel quale si evidenzia che la spinta gli era stata data “con forza” e con “entrambe le mani” dal NOBILE il quale poco prima si era rivolto a lui con frase “ingiuriosa” e con “atteggiamento minaccioso”.- Per come descritto, si è trattato dunque di un gesto sicuramente volontario del NOBILE che non può essere scambiato con un suo istintivo ed incontrollato “gesticolare” che in quanto tale, se cioè il calciatore si fosse effettivamente limitato a muovere semplicemente e blandamente le braccia, non avrebbe comportato alcuna pressione fisica nei confronti dell’arbitro o se l’avesse comportata, il movimento non sarebbe stato così vigoroso da costringerlo ad indietreggiare per evitare di cadere. La condotta ascritta al NOBILE risulta pertanto essere stata correttamente inquadrata dal GST nell’ambito di quelle sanzionate dall’art. 19 punto 1° lett. e) del CGS. Tuttavia, ferma la sua incontestata gravità, ritiene la CDT – valutati unitariamente i fatti che la connotano e che non paiono suscettibili di destare particolare allarme, considerato altresì che l’episodio si è esaurito in breve lasso di tempo senza provocare ulteriori strascichi – di poter applicare al NOBILE un trattamento sanzionatorio meno rigoroso di quello riservatogli dal GST, come da dispositivo.- Osserva da ultimo la CDT di aver rinvenuto agli atti in suo possesso una nota della società Porpetto, relativa alla stessa gara ed indirizzata ai “giudici sportivi del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia”, con la quale il detto sodalizio, dolendosi della direzione arbitrale, chiede chiarimenti sui provvedimenti disciplinari, riguardanti i propri tesserati, pubblicati in C.U. n° 90/2011 ed in parte rettificati nel successivo C.U. n° 91/2011 pag. 10. Orbene per quanto riguarda detta richiesta la CDT non può che rilevarne l’assoluta irritualità, non avendo essa né la forma né il contenuto di un reclamo.- Va da sé che l’ordinamento sportivo non attribuisce alla CDT alcun potere né alcun dovere di fornire chiarimenti: men che meno rispetto a decisioni prese da altri organi sportivi. P. Q. M. La C.D.T. FVG, in parziale accoglimento del reclamo presentato dall’ A.C. RUDA, ferme restando le altre statuizioni adottate dal G.S.T. e pubblicate in C.U. n° 90/2011 dd 16.03.2011, riduce a 5 (cinque) le gare effettive di squalifica del calciatore Michele NOBILE e dispone farsi luogo alla restituzione della tassa reclamo.
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