COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato di III Categoria – Gir. A) in merito alla sanzione della squalifica fino al 13.02.2013 del proprio calciatore ZANINOTTO Davide (in C.U. n. 26 del Comitato di Udine dd. 23.02.2011)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO (Campionato di III Categoria – Gir. A) in merito alla sanzione della squalifica fino al 13.02.2013 del proprio calciatore ZANINOTTO Davide (in C.U. n. 26 del Comitato di Udine dd. 23.02.2011) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26 dd. 23.02.2011 il G.S.T, sciogliendo la riserva di cui al precedente C.U. n. 25 del 16.2.2011, infliggeva al calciatore ZANINOTTO Davide la squalifica sino al 13.2.2013 sulla base delle seguenti motivazioni: “1) perché, al 49° minuto del secondo tempo, avvicinandosi da tergo all'Arbitro, lo colpiva con un calcione alla gamba sinistra, tra la caviglia e il tendine d'Achille, che seppur non impediva di proseguire la direzione della gara procurava un forte dolore all'Arbitro; 2) perché, alla notifica del cartellino rosso, benché trattenuto dai suoi compagni di squadra, cercava nuovamente di avvicinarsi all'Arbitro urlando e agitando minacciosamente le braccia; 3) perché, all'uscita del terreno di gioco, si toglieva la maglia e la scaraventava per protesta e per disprezzo a terra.” Con tempestivo reclamo l’A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO impugnava tale decisione, lamentando l'eccessiva asprezza della sanzione. Pur non negando la condotta violenta addebitata al proprio calciatore, la reclamante chiedeva venisse valorizzato il basso grado di violenza del calcio inferto all'Arbitro, come refertato dallo stesso direttore di gara, nonché la circostanza che i fatti sono avvenuti al 49° del secondo tempo, al termine di una partita estremamente combattuta, quando la stanchezza aveva fatto perdere lucidità al proprio tesserato. Alla riunione del 14.3.2011 veniva udito il sig. Grossi Danilo, Presidente della reclamante, il quale, oltre a richiamarsi a quanto esposto nel reclamo, depositava un allegato a verbale, in cui aveva elencato alcuni precedenti di questa C.D.T. ipotizzando che, a suo dire, casi analoghi a quello in questione avrebbero ricevuto un trattamento sanzionatorio decisamente inferiore, compreso tra le 4 giornate ed i 4 mesi di squalifica. Ribadite le proprie difese, il Grossi concludeva per la riduzione della squalifica del proprio tesserato a mesi sei. Preliminarmente, esigenze di chiarezza impongono di precisare che i precedenti di questa C.D.T. richiamati dalla reclamante sono totalmente inconferenti, in quanto riguardano casi del tutto diversi da quello in esame. I primi due infatti hanno ad oggetto condotte violente poste in essere da un calciatore nei confronti di un avversario, e non del direttore di gara; mentre in relazione al terzo la C.D.T. ha accertato che la violenza esercitata nei confronti dell'Arbitro era stata di modestissima entità, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio nella misura minima. Nel caso di specie, di contro, la condotta violenta posta in essere dal calciatore ZANINOTTO nei confronti del direttore di gara è pacifica, non contestata neppure dalla reclamante, e di non lieve entità, in quanto consiste in un calcio sferrato da tergo che ha provocato un intenso dolore fisico all’Arbitro. Ciò nonostante , il reclamo merita parziale accoglimento. Dal referto di gara e dal supplemento di attività istruttoria svolto dal G.S.T. è emerso infatti che il colpo inferto dallo ZANINOTTO, seppur connotato da intrinseca violenza, e pur avendo comportato intenso dolore fisico, non ha prodotto rilevanti conseguenze lesive all'Arbitro, il quale è stato in grado di terminare la direzione dell'incontro. Egualmente vanno considerati in senso più favorevole all’incolpato i fatti posti in essere dal calciatore successivamente alla notifica dell'espulsione: fatti avvenuti in un unico contesto, senza apprezzabile soluzione di continuità e da valutarsi unitariamente, in quanto afflitti dal vincolo della continuazione. In ragione di quanto sopra esposto, sanzione equa e giusta da irrogare allo ZANINOTTO appare essere quella indicata in dispositivo. P.Q.M. La C.D.T.- FVG, in parziale accoglimento del reclamo della A.S.D. CUSSIGNACCO CALCIO, riduce la squalifica inflitta al calciatore ZANINOTTO Davide a tutto il 30.6.2012 e dispone il non addebitarsi della tassa reclamo.
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