COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 27.5.2011 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE CHIODO MASSIMO E DI SQUALIFICA FINO AL 1°.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORI STOIKOVIC NEMANJA E ESPERTI GIOVANNI ADOTTATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 3.3.2011 (Gara: MONTALTO – MONTEFIASCONE del 27.2.2011 – Campionato Allievi Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEFIASCONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400 A CARICO DELLA STESSA, DI SQUALIFICA FINO AL 27.5.2011 A CARICO DELL’ASSISTENTE DI PARTE CHIODO MASSIMO E DI SQUALIFICA FINO AL 1°.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORI STOIKOVIC NEMANJA E ESPERTI GIOVANNI ADOTTATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 34 DEL 3.3.2011
(Gara: MONTALTO – MONTEFIASCONE del 27.2.2011 – Campionato Allievi Viterbo)
La Commissione Disciplinare Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società MONTEFIASCONE, nel condannare il comportamento maleducato ed ingiurioso dei soggetti indicati in titolo, nei confronti dell’arbitro, contesta però decisamente che agli stessi gli possano essere state attribuite espressioni di contenuto a sfondo razziale.
Sostiene la ricorrente che il comportamento, durante la gara, dell’assistente di parte CHIODO MASSIMO è stato sicuramente inqualificabile, per cui giustamente veniva allontanato dall’arbtro, mentre contesta il fatto che , a fine gara, allo stesso gli viene addebitato un atteggiamento di vivace protesta, che invece tenevano i genitori-tifosi, che comunque non avevano l’intento di offendere alcuno con frasi dal contenuto razziale, non essendoci in campo tra i partecipanti alla gara, elementi che potessero avere caratteristiche particolari a cui indirizzare frasi del genere.
Ed è per tutti questi motivi che la Società MONTEFIASCONE chiede una rivisitazione delle sanzioni comminategli.
Dopo aver esaminato le carte in possesso, questa Commissione Disicplinare in effetti, e alla luce di talune considerazioni avanzate dalla reclamante, e in relazione a quanto riferisce l’arbitro, ritiene che gli insulti gravi e ripetuti rivolti dai tesserati in premessa e dai tifosi, non siano direttamente rivolti a persone di colore o di razza diversa, in quanto, dagli atti esistenti, non risulta che alla gara stessa abbiano partecipato soggetti con tali caratteristiche e che pertanto le pur gravi ingiurie rivolte all’arbitro non debbano inquadrarsi tra quelle rientranti nell’applicazione dell’art. 11 del C.G.S.
Tanto premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva è dell’avviso che le sanzioni indicate in epigrafe, possano essere lievemente ridimensionate in considerazione di quanto sopra riprotato.
Conseguente
DELIBERA
Di accogliere il ricorso in argomento e, per l’effetto, di ridurre le s qualifiche ai calciatori ESPERTI GIOVANNI e STOKOVIC NEMANJA al 23.3.2011 e la squalifica dell’assistente CHIODO MASSIMO al 30.4.2011, nonché l’ammenda ad € 200,00.
La tassa reclamo va restituita.
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