COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.6.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE CIRICA MIRCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 29 DEL 24.2.2011 (Gara: REAL MONTEFIASCONE – SIPICCIANO del 19.2.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 19.6.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE CIRICA MIRCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 29 DEL 24.2.2011 (Gara: REAL MONTEFIASCONE – SIPICCIANO del 19.2.2011 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in titolo con il quale la Società A.S.D. REAL MONTEFIASCONE contesta il provvedimento disciplinare adottato dal competente Giudice Sportivo nei confronti dell’allenatore MIRCO CIRICA fino al 19.6.2011, in quanto all’arbitro avrebbe rivolto solamente una serie di frasi irriguardose e provocatorie e che non ha avuto alcun contatto fisico con l’arbitro al termine dell’incontro. Chiede, quindi, la ricorrente che la squalifica al predetto allenatore venga rapprotata in misura equa, secondo l’effettiva gravità dei fatti in esame. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, al di la di quanto ha rappresentato la reclamante e da una lettura degli atti di gara, può definire il comportamento del CIRICA come atto di eccessiva e veemente protesta, manifestato con un gesto non caratterizzato da alcun intento di particolare violenza. Pertanto ritiene che la sanzione contestat apossa essere inserita entro limiti temporali più ridotti, al fine di adeguarla alla reale portata dell’accaduto. Pertanto, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il ricorso e per l’effetto di ridurre la squalifica nei confronti di MIRCO CERICA dal 19.6.2011 al 30.4.2011. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it