COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CARLINO LUCA (NUOVA CASSINO CALCIO 1924) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 24/2/11 ( Gara: Nuova Cassino – Real Piedimonte del 19/2/11 – Campionato JUN. PROV. FR ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE CARLINO LUCA (NUOVA CASSINO CALCIO 1924) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2011 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 24/2/11 ( Gara: Nuova Cassino – Real Piedimonte del 19/2/11 - Campionato JUN. PROV. FR ). La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: Il ricorrente esclude di aver rivolto all'avversario espressioni offensive di natura razzista, ed esclude inoltre di aver colpito lo stesso con un pugno al petto. A tale riguardo, ha prodotto una dichiarazione del medesimo giocatore avversario, il quale attesta di non aver ricevuto colpi o offese razziste. Il reclamante ha quindi chiesto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto all'entità dei fatti. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta descritto con precisione il comportamento posto in essere dal giocatore Carlino, il quale, dopo essere stato ammonito per proteste, aveva colpito con violenza un avversario con un pugno sul petto e successivamente gli aveva rivolto un'espressione offensiva, accompagnata da un termine dispregiativo, di natura chiaramente razzista, dal momento che l'avversario era un ragazzo di colore; a fine gara, il Carlino aveva inoltre indirizzato al giocatore una velata minaccia, utilizzando ancora una volta lo stesso termine dispregiativo. Pur ribadendo la gravità di tale condotta, questa Commissione, ritiene tuttavia che sia congrua l’irrogazione della sanzione minima prevista dall'art. 11 comma 2 del C.G.S. e, di conseguenza, punito altresì il gesto violento compiuto dal giocatore, la sanzione stessa andrà rivisitata come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, ridurre la squalifica del giocatore CARLINO LUCA dal 30 aprile 2011 al 15 aprile 2011. La tassa di reclamo va restituita.
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